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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore con finanza esterna del coniuge: ammissibile la dilazione ultraquinquennale e la conservazione della casa familiare

Autorità

Tribunale

Sede

Trani

Data

31/07/2023

Estensore

Giulia Stano

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano di ristrutturazione dei debiti consumatore finanza esterna dilazione ultraquinquennale convenienza casa di abitazione art. 67 ccii

Massima

Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII è ammissibile la previsione di pagamenti rateali di durata anche superiore al quinquennio, potendo gli interessi dei creditori essere meglio tutelati da una dilazione di significativa durata piuttosto che dalla vendita forzata dei beni (Cass. n. 27544/2019); il piano interamente sorretto da finanza esterna messa a disposizione dal coniuge è omologabile anche se la debitrice è priva di redditi propri, quando assicura ai creditori procedenti un soddisfacimento superiore a quello ricavabile dall'alternativa liquidatoria dell'immobile in comunione legale già staggito, consentendo la conservazione dell'abitazione familiare.

Una debitrice priva di redditi propri, fiscalmente a carico del marito, gravata da una debitoria di circa 56.000 euro derivante in prevalenza da spese legali maturate all’esito di contenziosi, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII fondato interamente su finanza esterna: un apporto una tantum e un versamento mensile del coniuge per sessanta rate, con soddisfacimento di oltre il 64% della debitoria e conservazione dell’immobile in comunione legale, adibito ad abitazione familiare e già staggito in una procedura esecutiva immobiliare pendente.

La sentenza esamina le opposizioni di alcuni creditori su qualifica di consumatore, ruolo del garante e calcolo delle prededuzioni. Il Tribunale riconosce la qualifica di consumatrice ex art. 2, lett. e), CCII alla luce della lettura estensiva della Cassazione (sent. n. 1869/2016), esclude le condizioni ostative ex art. 69 CCII e, richiamando Cass. n. 27544/2019 e n. 17834/2019, afferma l’ammissibilità di piani con orizzonte temporale anche ultraquinquennale, valorizzando il principio della seconda chance. Sul fronte della convenienza, osserva che la vendita all’incanto dell’immobile, considerati il prezzo base, i ribassi d’asta tipici, i costi della procedura e la quota del 50% spettante alla comunione, garantirebbe ai creditori un risultato inferiore a quello offerto dal piano.

Il piano viene omologato con divieto di azioni esecutive e cautelari, divieto per la ricorrente di accesso al credito per tutta la durata del piano, comunicazione dell’omologa alla Banca d’Italia per la Centrale Rischi e vigilanza dell’OCC sull’esecuzione ai sensi dell’art. 71 CCII. La pronuncia è utile ai professionisti che strutturano piani del consumatore basati su finanza esterna familiare a salvaguardia dell’abitazione.

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