Inammissibile la liquidazione controllata fondata solo su finanza esterna
Keyword
Massima
La domanda di apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e 269 CCII proposta da un debitore privo di beni mobili o immobili, redditi o pensioni, e fondata esclusivamente sulla finanza esterna messa a disposizione da terzi, è inammissibile: l'accesso alla procedura richiede che il debitore disponga di una qualche risorsa economica propria da liquidare, mentre per il debitore impossidente il legislatore ha previsto l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente, i cui requisiti di meritevolezza non possono essere elusi tramite la liquidazione controllata.
Una debitrice con un’esposizione di oltre due milioni di euro, in prevalenza di natura tributaria, priva di beni immobili, mobili registrati, stipendio o pensione, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio offrendo unicamente un apporto di finanza esterna: una somma messa a disposizione dal coniuge con impegno a versamenti mensili a favore della procedura.
Il Tribunale di Bergamo ha ripercorso gli orientamenti formatisi sotto la l. 3/2012 circa l’ammissibilità dell’apporto esterno nella liquidazione del patrimonio, osservando che il quadro è mutato con l’introduzione dell’esdebitazione del debitore incapiente: nella liquidazione controllata il debitore non formula alcuna proposta, ma si limita a mettere a disposizione i propri beni, sicché la procedura presuppone l’esistenza di risorse proprie da liquidare. L’intervento del terzo può semmai operare come pagamento diretto di creditori, riduttivo del passivo, ma non sostituire integralmente l’attivo. Ammettere una liquidazione fondata solo su finanza esterna consentirebbe inoltre di eludere la valutazione di meritevolezza richiesta per l’esdebitazione dell’incapiente.
La declaratoria di inammissibilità ex artt. 268 e 269 CCII orienta la scelta dello strumento: per il debitore del tutto impossidente la via corretta è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, con i relativi presupposti soggettivi, mentre la liquidazione controllata resta riservata a chi disponga di beni, crediti o redditi, anche modesti, da destinare al ceto creditorio.