Apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato e sospensione del corso degli interessi
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Massima
Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata ex art. 275 CCII il Tribunale nomina il liquidatore, inibisce le azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio e dispone la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi, secondo la disciplina degli artt. 280 e 282 CCII.
Il debitore chiede l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, con nomina di un liquidatore, inibizione delle azioni cautelari ed esecutive e sospensione del corso degli interessi. Il Tribunale, in composizione collegiale, esamina il ricorso e la relazione dell’OCC.
Il provvedimento affronta gli effetti dell’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 275 CCII, tra cui la nomina degli organi della procedura, il divieto di azioni esecutive e cautelari e la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi, secondo la disciplina richiamata dagli artt. 280 e 282 CCII.
Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina il liquidatore e detta le prescrizioni operative. La pronuncia è di interesse per la ricostruzione degli effetti sostanziali e procedurali dell’apertura della procedura.