Concordato minore dell’ex socio illimitatamente responsabile: finanza esterna commisurata all’attivo della liquidazione controllata
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Massima
L'ex socio illimitatamente responsabile di società cancellata e già fallita, i cui debiti residui derivino dall'attività sociale, non riveste la qualità di consumatore e può accedere al concordato minore (artt. 65, comma 1, e 74 CCII), non operando la preclusione dell'art. 33, comma 4, CCII riferita all'attività della società e non del socio. In assenza di prosecuzione di attività d'impresa, la proposta va formulata ex art. 74, comma 2, CCII mediante apporto di finanza esterna neutra e senza diritto a restituzione; l'apprezzabilità del maggior soddisfacimento va valutata raffrontando la provvista offerta con l'attivo conseguibile nell'alternativa della liquidazione controllata, comprensivo delle quote di reddito future ritraibili nel triennio.
Con provvedimento del 2 dicembre 2025 il Tribunale di Verona si è pronunciato sull’ammissibilità di un concordato minore proposto da una ex socia accomandataria di società cancellata e dichiarata fallita, il cui indebitamento residuo derivava integralmente dalle procedure fallimentari. Il Giudice ha escluso la qualità di consumatrice (debiti di natura sociale) e ha ritenuto inapplicabile la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII, riferibile all’attività della società e non personalmente alla socia. Non essendovi attività d’impresa da proseguire, la proposta è stata ricondotta all’art. 74, comma 2, CCII, con apporto di finanza esterna neutra: il Tribunale ha precisato che l’apprezzabilità del maggior soddisfacimento si misura rispetto all’attivo conseguibile nella liquidazione controllata, incluse le quote di reddito da lavoro dipendente ritraibili nel triennio.