Società agricola insolvente: respinta la liquidazione giudiziale, il creditore può chiedere in prima udienza la liquidazione controllata quale emendatio libelli
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Massima
Nel procedimento unitario la proposizione in prima udienza, in via subordinata, della domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII da parte del creditore che abbia agito per la liquidazione giudiziale costituisce mera emendatio libelli ammissibile, fondandosi sulle medesime circostanze fattuali e rispondendo ai principi di effettività della difesa e di economia processuale. La società esercente esclusivamente attività agricola ex art. 2135 c.c. non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ma, quale debitore sovraindebitato ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII, è soggetta a liquidazione controllata, che va aperta su domanda del creditore quando i debiti scaduti e non pagati superano la soglia di euro 50.000 ex art. 268, comma 2, CCII e la società in liquidazione presenta un attivo patrimoniale insufficiente a soddisfare i creditori sociali.
Una società creditrice, munita di decreto ingiuntivo esecutivo per circa 21.000 euro, ha chiesto in via principale l’apertura della liquidazione giudiziale di una s.r.l.s. debitrice e, dopo la costituzione di quest’ultima, ha proposto in prima udienza domanda subordinata di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII. La debitrice, posta in liquidazione volontaria, ha eccepito la propria natura di impresa esclusivamente agricola ex art. 2135 c.c.
Il Tribunale di Gela affronta anzitutto il tema processuale: la domanda subordinata di liquidazione controllata formulata in prima udienza è ammissibile quale mera emendatio libelli, in linea con la nozione accolta dalle Sezioni Unite e con i precedenti di merito, poiché si fonda sulle medesime circostanze di fatto e garantisce al ricorrente una reazione effettiva alle difese del debitore su dati, come le soglie dimensionali, spesso non conoscibili dall’esterno. Nel merito, la domanda principale è respinta perché la società, avente per oggetto sociale esclusivo l’attività agricola, non è un’impresa commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, in difetto di prova contraria sull’esercizio concreto di attività commerciale.
Accolta invece la domanda subordinata: accertata la legittimazione del creditore, il superamento della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti ex art. 268, comma 2, CCII sulla base dell’ultimo bilancio e l’insolvenza, da valutarsi per la società in liquidazione come insufficienza dell’attivo a soddisfare i creditori sociali, il tribunale ha aperto la liquidazione controllata ex art. 270 CCII, nominando giudice delegato e liquidatore e assegnando i termini per le domande di ammissione al passivo. La sentenza è un riferimento importante sul perimetro soggettivo della liquidazione controllata delle imprese agricole e sulla flessibilità delle domande nel procedimento unitario.