TFR liquidato in corso di liquidazione controllata: acquisibile alla procedura solo nei limiti fissati dalla sentenza di apertura
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Massima
Il trattamento di fine rapporto liquidato al debitore in pendenza di liquidazione controllata è acquisibile all'attivo della procedura nei limiti stabiliti dalla sentenza di apertura, con applicazione dei criteri di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c.; la quota eccedente tali limiti, nella specie la metà dell'importo, non è acquisibile alla procedura e va restituita al debitore.
Nell’ambito di una liquidazione controllata pendente dinanzi al Tribunale di Rimini, il liquidatore segnalava l’avvenuto accredito sul conto della procedura del trattamento di fine rapporto maturato dal debitore presso il proprio datore di lavoro, per oltre 22.000 euro lordi, e chiedeva al giudice delegato di determinare, ai sensi dell’art. 545 c.p.c., la quota da acquisire all’attivo e quella da restituire al debitore.
La questione attiene al trattamento delle somme di natura retributiva differita sopravvenute in corso di procedura: il TFR, quale emolumento connesso al rapporto di lavoro, soggiace ai limiti di acquisibilità fissati a tutela delle esigenze di vita del debitore, secondo il criterio già individuato nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, che richiama i parametri di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c.
Il giudice delegato, con provvedimento reso in calce all’istanza, ha disposto l’applicazione del criterio indicato in sentenza, dichiarando non acquisibile alla procedura la metà dell’importo, da riversare al debitore. Si tratta di un’indicazione operativa utile per i liquidatori: le somme da TFR confluite sul conto della procedura non sono integralmente apprensibili, dovendosi sempre scomputare la quota riservata al debitore secondo i limiti fissati in sede di apertura.