Liquidazione controllata senza attivo e patrocinio a spese dello Stato: sollevata la questione di costituzionalità degli artt. 144 e 146 d.P.R. 115/2002
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Massima
È rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono che, nei processi in cui è parte una procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 ss. CCII, la procedura si consideri ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando il decreto del giudice delegato attesti l'assenza di denaro per le spese. L'art. 274 CCII attribuisce infatti al liquidatore il diritto di azione e di difesa funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, che resterebbe pregiudicato nelle procedure prive di attivo, con irragionevole disparità rispetto alla liquidazione giudiziale.
Nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata aperta nei confronti di una debitrice sovraindebitata, il giudice delegato del Tribunale di Verona aveva autorizzato il liquidatore a costituirsi nel giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura, dichiarando al contempo l’assenza di attivo. Si poneva quindi il problema di come retribuire il difensore incaricato dalla procedura, priva di risorse, posto che gli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 349 del d.lgs. n. 14/2019, riservano il meccanismo di ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato alle sole procedure di liquidazione giudiziale.
L’ordinanza affronta tre questioni: la legittimazione del giudice delegato della liquidazione controllata a sollevare in via incidentale la questione di costituzionalità, riconosciuta in ragione dei poteri decisori speculari a quelli del giudice delegato della liquidazione giudiziale; la non manifesta infondatezza, fondata sull’assimilabilità strutturale e funzionale della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII alla procedura maggiore e sul diritto di azione e difesa del liquidatore desumibile dall’art. 274 CCII; la rilevanza, poiché senza una pronuncia additiva il difensore della procedura incapiente non può essere retribuito né a carico della massa né a carico dell’Erario.
Il provvedimento è di grande interesse pratico per liquidatori e gestori della crisi: l’impossibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato nelle liquidazioni controllate prive di attivo rende di fatto inesigibili le azioni recuperatorie e le difese giudiziali nell’interesse dei creditori. La rimessione alla Corte costituzionale degli artt. 144 e 146 d.P.R. 115/2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., apre la strada a una possibile equiparazione piena tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale.