Soglia dei 50.000 euro nella liquidazione controllata: contano anche i debiti fiscali rateizzati
Keyword
Massima
Ai fini del limite di cui all'art. 268, comma 2, CCII, tra i debiti scaduti e non pagati che consentono l'apertura della liquidazione controllata su domanda del creditore vanno computati anche i debiti fiscali per i quali il debitore abbia presentato istanza di rateizzazione. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024, la procedura di liquidazione controllata priva di attivo si considera ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 d.P.R. 115/2002 quando il giudice delegato ne abbia autorizzato la costituzione in giudizio attestando la mancanza di denaro per le spese; in caso di impugnazione proposta con mala fede del legale rappresentante, questi e' condannato in solido con la societa' alle spese e al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII, applicabile alla liquidazione controllata in forza dei richiami degli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, CCII.
Su ricorso di una creditrice, un tribunale veneto aveva dichiarato aperta la liquidazione controllata di una societa’ debitrice, che aveva proposto reclamo sostenendo che l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati fosse inferiore alla soglia di 50.000 euro prevista dall’art. 268, comma 2, CCII. La corte d’appello aveva rigettato il reclamo, rilevando che il limite era ampiamente superato anche senza considerare un’erronea comunicazione dell’amministrazione finanziaria riferita ad altra societa’, sia per i debiti non fiscali, sia computando i debiti tributari oggetto di istanza di rateizzazione.
La Cassazione dichiara inammissibili entrambi i motivi di ricorso, che non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolvevano in censure di fatto: viene condiviso, in particolare, il principio per cui anche il debito fiscale rateizzato va conteggiato tra i debiti scaduti, in linea con la giurisprudenza formatasi sull’analoga soglia dell’art. 15, comma 9, legge fallimentare. Di rilievo sistematico sono inoltre le statuizioni sulle spese: la Corte applica alla liquidazione controllata l’art. 144 del testo unico spese di giustizia, come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024 sull’ammissione della procedura priva di attivo al patrocinio a spese dello Stato.
La pronuncia applica infine, per la prima volta con questa ampiezza nella materia, l’art. 51, comma 15, CCII: l’impugnazione palesemente destinata all’insuccesso, proposta confidando nella responsabilita’ limitata della societa’, integra la mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura, condannato in solido alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato. Un monito di sicuro impatto pratico contro le impugnazioni dilatorie nelle procedure da sovraindebitamento.