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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore: senza il consenso del creditore ipotecario la moratoria ultrannuale è inammissibile

Autorità

Tribunale

Sede

Santa Maria Capua Vetere

Data

01/06/2023

Estensore

Elisabetta Bernardel

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore moratoria ultrannuale creditore ipotecario art. 8 legge 3/2012 falcidia omologazione inammissibilità

Massima

Nel piano del consumatore ex artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 la moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non può eccedere l'anno dall'omologazione, salvo che sia prevista la liquidazione del bene gravato dalla prelazione: in assenza di espresso consenso del creditore ipotecario, la previsione di un pagamento falcidiato e dilazionato oltre l'anno, senza vendita del bene, rende il ricorso inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 8, comma 4, l. 3/2012, in adesione all'orientamento di Cass. n. 4451/2018.

Un consumatore sovraindebitato ha proposto, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012 applicabile ratione temporis, un piano della durata di otto anni che prevedeva il pagamento integrale dei costi della procedura e dei debiti erariali, il soddisfacimento del creditore ipotecario nella misura del 35% con dilazione pluriennale e senza vendita dell’immobile gravato, nonché il pagamento dei chirografari al 20%.

Il Tribunale ha ricostruito il contrasto interpretativo sull’art. 8, comma 4, l. 3/2012: secondo Cass. n. 4451/2018 il termine annuale della moratoria è indisponibile e ogni dilazione ulteriore richiede il consenso espresso del creditore prelatizio; secondo Cass. n. 17834/2019 la dilazione ultrannuale è ammissibile purché al creditore sia attribuita la possibilità di esprimersi sulla proposta. Il giudice, condividendo le critiche della giurisprudenza di merito alla tesi estensiva, fondata sull’applicazione analogica di istituti strutturalmente diversi privi del voto dei creditori, ha aderito all’orientamento più rigoroso, avendo peraltro inutilmente convocato il creditore ipotecario per acquisirne l’assenso.

La declaratoria di inammissibilità è un monito operativo: nei piani del consumatore che non prevedono la liquidazione del bene gravato, il pagamento falcidiato e dilazionato del creditore ipotecario oltre l’anno dall’omologazione esige il consenso espresso del creditore, non surrogabile dal silenzio o dalla mancata comparizione in udienza. Il principio conserva attualità anche nel sistema del CCII, dove la dilazione dei crediti prelatizi resta tema centrale nella ristrutturazione dei debiti del consumatore.

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