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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore: valore di liquidazione dell’immobile, moratoria ultrannuale del credito ipotecario e merito creditizio

Autorità

Tribunale

Sede

Santa Maria Capua Vetere

Data

16/10/2023

Estensore

Enrico Quaranta

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore omologazione credito ipotecario moratoria ultrannuale valore di liquidazione merito creditizio meritevolezza

Massima

Nel piano del consumatore il credito ipotecario puo' essere soddisfatto in misura non inferiore al valore di realizzo del bene in sede esecutiva, da stimarsi secondo i valori del mercato coattivo e tenendo conto dei ribassi d'asta gia' maturati; la moratoria ultrannuale del credito prelatizio e' ammissibile purche' al creditore sia consentito esprimersi sulla proposta, e l'eventuale dissenso va valutato sotto il profilo della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Non sussiste colpa ostativa all'omologa quando il consumatore ha fatto incolpevole affidamento sulla valutazione del merito creditizio rimessa al finanziatore ai sensi dell'art. 124-bis TUB.

Una consumatrice, titolare di sole pensioni di reversibilita’, invalidita’ e accompagnamento, proponeva un piano ex lege n. 3/2012 che prevedeva il pagamento integrale delle prededuzioni e dei privilegi erariali, il soddisfacimento del creditore ipotecario in 120 rate per un importo commisurato al valore di realizzo dell’immobile gia’ pignorato, e il pagamento del 10% dei chirografari, con conservazione dell’abitazione gravata da ipoteca.

Il decreto affronta tre questioni di rilievo sistematico. Anzitutto il criterio di stima del bene oggetto di prelazione: il valore di mercato cui parametrare il trattamento del creditore ipotecario e’ quello del mercato esecutivo, connotato da fattori ribassisti, tanto piu’ quando una procedura esecutiva e’ gia’ pendente e l’aggiudicatario e’ decaduto. In secondo luogo, la moratoria ultrannuale dei crediti prelatizi: il giudice, componendo il contrasto tra Cass. n. 17834/2019 e la giurisprudenza di merito piu’ restrittiva, ritiene ammissibile il rimborso pluriennale della parte capiente del credito ipotecario, purche’ il creditore possa interloquire, rilevando l’eventuale dissenso solo sul piano della convenienza. Infine, la meritevolezza: la colpa del consumatore e’ esclusa quando questi ha confidato nella valutazione del merito creditizio che l’art. 124-bis TUB rimette al finanziatore.

Il tribunale omologa il piano, della durata di oltre undici anni, ritenendolo conforme al principio del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa esecutiva individuale. La pronuncia fornisce ai professionisti criteri operativi preziosi per la costruzione di piani con conservazione della casa di abitazione e dilazioni di lunga durata.

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