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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Cassazione: nel piano del consumatore la moratoria è termine iniziale del pagamento rateale dei privilegiati, ma la parte di credito ipotecario incapiente degrada al chirografo e va comunque ristorata

Autorità

Corte di Cassazione

Sede

Roma

Data

11/04/2025

Estensore

Andrea Zuliani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore moratoria credito ipotecario fondiario degradazione al chirografo falcidia cassazione omologazione

Massima

In tema di sovraindebitamento, la moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati prevista dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012 - disposizione strutturalmente sovrapponibile all'art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII, che ha esteso il termine a due anni - individua un termine iniziale e non finale: dall'omologazione decorre il momento a partire dal quale il debitore deve quantomeno iniziare il pagamento rateale dei privilegiati, senza che sia richiesto il voto o il consenso dei creditori, ai quali residua la contestazione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria. Tuttavia, laddove al creditore privilegiato sia attribuito un pagamento parziale nei limiti della capienza del valore del bene gravato, egli non cessa di essere creditore per la parte residua, la quale, degradata in chirografo, gli dà diritto a un ulteriore soddisfacimento nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.

Una banca, creditrice ipotecaria fondiaria per oltre 150.000 euro, ha impugnato per cassazione il decreto con cui il tribunale aveva respinto il reclamo contro l’omologazione di un piano del consumatore che prevedeva il pagamento del credito ipotecario al 75% in 129 rate mensili a decorrere dall’undicesimo mese successivo all’omologazione, senza alcun ristoro per la parte di credito eccedente il valore del bene ipotecato.

La Prima sezione civile respinge i primi due motivi: la moratoria per i privilegiati ex art. 8, comma 4, l. 3/2012 è una modalità di ristrutturazione del debito il cui termine, estensibile fino a un anno, è iniziale e non finale, segnando il momento da cui deve quantomeno cominciare il pagamento rateale; la struttura della norma è del resto sovrapponibile all’art. 67, comma 4, CCII, che ha allungato il termine a due anni. Né può pretendersi l’introduzione di un voto dei creditori in via analogica con il concordato preventivo: nel piano del consumatore manca per precisa scelta legislativa qualsiasi deliberazione del ceto creditorio, residuando la contestazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, sulla quale decide il giudice.

È invece accolto il terzo motivo: richiamando il principio generale di cui all’art. 2741 c.c., la Corte afferma che il creditore privilegiato soddisfatto parzialmente nei limiti della capienza del bene non cessa di essere creditore per la parte residua, che degrada in chirografo e deve ricevere il medesimo trattamento riservato agli altri chirografari. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio. Pronuncia di sistema, destinata a orientare anche l’applicazione del CCII su moratoria e falcidia dei privilegiati nei piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

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