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Giurisprudenza
Esdebitazione Incapiente

Piano del consumatore eseguito: l’esdebitazione è automatica, niente pronuncia costitutiva

Autorità

Tribunale

Sede

Bergamo

Data

01/06/2023

Estensore

Angela Randazzo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

esdebitazione art. 278 ccii art. 283 ccii piano del consumatore effetto liberatorio debito ristrutturato sovraindebitamento

Massima

Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento l'esdebitazione non richiede una pronuncia costitutiva ai sensi degli artt. 278 e 283 CCII, riservata alle procedure liquidatorie: l'esatta esecuzione del piano del consumatore omologato determina automaticamente l'inesigibilità dei debiti non soddisfatti sin dal momento dell'adempimento del debito ristrutturato, con effetto liberatorio di natura dichiarativa e non estintiva parziale dell'obbligazione.

Un debitore che aveva ottenuto l’omologazione di un piano del consumatore, eseguito esattamente come accertato dal giudice con successivo decreto di archiviazione del procedimento, ha presentato al Tribunale di Bergamo istanza di esdebitazione ai sensi degli artt. 278 e 283 CCII, chiedendo una pronuncia formale di liberazione dai debiti residui.

Il Tribunale ha ricostruito la distinzione sistematica tra le procedure liquidatorie e quelle di composizione della crisi: nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera per previsione di legge e richiede una pronuncia con contenuto di accertamento costitutivo, modificativa della struttura dell’obbligazione; nelle procedure di ristrutturazione, invece, la proposta del debitore ha contenuto libero e può già prevedere la falcidia o il soddisfacimento parziale dei crediti, sicché l’effetto liberatorio è il posterius dell’esatta esecuzione del piano omologato e si produce automaticamente, senza che possa parlarsi di adempimento parziale rispetto al debito ristrutturato.

Ne consegue il rigetto dell’istanza, non per difetto dei presupposti sostanziali, ma per carenza di interesse a una pronuncia costitutiva: il debitore che ha eseguito il piano del consumatore è già liberato ex lege dai debiti falcidiati. Per i professionisti il decreto chiarisce che dopo l’esecuzione del piano omologato non occorre attivare il procedimento di esdebitazione previsto per le liquidazioni, evitando istanze superflue e i relativi costi.

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