Piano del consumatore e ordine delle prelazioni: vige la priorità assoluta, inammissibile il pagamento dei chirografari prima dei privilegiati
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Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la distribuzione delle risorse provenienti dal patrimonio del debitore segue la regola della priorità assoluta ex art. 2741 c.c., non derogata dalla previsione del contenuto libero della proposta di cui all'art. 67, comma 1, CCII; l'art. 67, comma 4, CCII consente la falcidia dei crediti privilegiati, anche generali, solo nei limiti della capienza dei beni su cui insiste la prelazione, sicché i chirografari non possono ricevere alcunché se i privilegiati generali non sono integralmente soddisfatti. È esclusa l'applicazione analogica della regola della priorità relativa ex art. 84, comma 6, CCII, eccezionale e funzionale alla continuità aziendale, estranea alla procedura del consumatore.
Una consumatrice aveva proposto un piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII basato su un rientro rateale di oltre cento mensilità alimentato dalle proprie capacità reddituali e da un modesto apporto di finanza esterna destinato al creditore ipotecario. La proposta prevedeva il pagamento integrale di prededuzioni e credito privilegiato del difensore, il soddisfacimento del creditore ipotecario al 40,75%, dei privilegiati generali erariali al 10% e dei chirografari al 4%.
Il decreto affronta il nodo, dibattuto nella giurisprudenza di merito, delle regole di distribuzione nel piano del consumatore: il contenuto libero della proposta ex art. 67, comma 1, CCII attiene all’oggetto e alle condizioni del piano, ma non introduce una regola distributiva derogatoria dell’art. 2741 c.c.; l’art. 67, comma 4, CCII, analogamente all’art. 160, comma 2, l.fall. secondo la lettura di Cass. n. 10884/2020, segna il limite minimo di soddisfacimento dei privilegiati e presuppone la regola della priorità assoluta. La priorità relativa dell’art. 84, comma 6, CCII non è estensibile in via analogica, essendo norma eccezionale legata a continuità aziendale, classamento e voto, istituti estranei alla procedura del consumatore.
Poiché il piano destinava utilità ai chirografari senza il pagamento integrale dei privilegiati generali, la proposta è stata dichiarata inammissibile. La pronuncia impone ai professionisti di costruire i piani del consumatore secondo la cascata distributiva piena: ogni pagamento ai chirografari presuppone la completa soddisfazione, nei limiti di legge, dei creditori muniti di prelazione generale.