Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore con quota inferiore al quinto pignorabile: omologa per acquiescenza dei creditori

Autorità

Tribunale

Sede

Bergamo

Data

20/07/2024

Estensore

Bruno Conca

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore omologazione quinto pignorabile acquiescenza dei creditori ex imprenditore responsabilità patrimoniale sovraindebitamento

Massima

Può essere omologato ex art. 70 CCII il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che destini ai creditori una quota di reddito inferiore al quinto pignorabile, ove nessun creditore abbia presentato osservazioni od opposizioni: il principio di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. è derogabile sulla base dell'accordo delle parti, ravvisabile nella tacita acquiescenza del ceto creditorio. La persona fisica i cui debiti derivino da una cessata attività d'impresa non più assoggettabile a liquidazione giudiziale va ascritta, de residuo, alla categoria del consumatore.

Due coniugi hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore fondato sulla destinazione ai creditori, per un certo periodo, di una quota del flusso reddituale netto inferiore al quinto pignorabile, oltre all’alienazione di alcuni reliquati immobiliari, con salvaguardia dell’abitazione e di un’autovettura di valore commerciale trascurabile ma di concreta utilità. Una parte consistente dell’indebitamento risaliva a una cessata attività imprenditoriale di uno dei proponenti.

Due i profili giuridici di interesse. Sul piano soggettivo, il tribunale ha qualificato come consumatore l’ex imprenditore non più assoggettabile a liquidazione giudiziale né ad altre procedure minori, in quanto persona fisica che, cessata l’impresa, va ascritta de residuo a tale categoria. Sul piano oggettivo, ha rilevato che la destinazione di una somma inferiore al quinto pignorabile — assunto come limite minimo di sacrificio esigibile in vista dell’esdebitazione — si pone in tensione con l’art. 2740 c.c.; tuttavia nessun creditore, verosimilmente anche alla luce degli esigui e incerti risultati di un’eventuale liquidazione controllata, ha presentato osservazioni od opposizioni.

Il Tribunale di Bergamo ha omologato il piano ex art. 70 CCII, ritenendo il principio di responsabilità patrimoniale derogabile sulla base dell’accordo delle parti, desumibile dalla rinuncia di fatto dei creditori all’esercizio dello jus ad loquendum garantito dal pieno contraddittorio. La sentenza valorizza il ruolo del silenzio del ceto creditorio nel giudizio di omologa e offre un precedente per piani a basso apporto reddituale, quando l’alternativa liquidatoria appaia poco profittevole.

Contenuti correlati