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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore con apporto inferiore al quinto pignorabile: omologa per acquiescenza dei creditori

Autorità

Tribunale

Sede

Bergamo

Data

27/02/2025

Estensore

Luca Verzeni

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore omologazione quinto pignorabile tfr previdenza complementare art. 70 ccii art. 2740 c.c.

Massima

Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il limite del quinto pignorabile non si applica ex se alle procedure concorsuali del sovraindebitato, ma costituisce un parametro valutabile quale soglia minima di sacrificio richiedibile al debitore in vista dell'esdebitazione; un piano che destini ai creditori una somma di poco inferiore al quinto del flusso reddituale, oltre alla quota massima di TFR anticipabile dal fondo di previdenza complementare, pur parzialmente distonico rispetto all'art. 2740 c.c., può essere omologato ex art. 70 CCII quando nessun creditore abbia proposto osservazioni od opposizioni, essendo pacifica la derogabilità della garanzia patrimoniale generica sulla base dell'acquiescenza del ceto creditorio maturata nel pieno contraddittorio.

Un consumatore proponeva al Tribunale di Bergamo un piano di ristrutturazione dei debiti fondato sulla destinazione ai creditori di una somma di poco inferiore al quinto del proprio flusso reddituale netto, della quota di un quinto di tredicesima e quattordicesima e della quota massima di TFR anticipabile dal fondo di previdenza complementare, immediatamente liquidabile per il decorso di oltre otto anni di iscrizione; il piano prevedeva il pagamento integrale di prededuzione e privilegiati e del 26,43% dei chirografari.

La sentenza affronta il tema della misura minima di sacrificio reddituale richiedibile al consumatore: il limite del quinto pignorabile non opera automaticamente nelle procedure di sovraindebitamento, ma funge da parametro orientativo, sicché un apporto lievemente inferiore appare in parte distonico rispetto alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. Il giudice supera il rilievo valorizzando il silenzio del ceto creditorio: nessun creditore, posto in condizione di interloquire, ha presentato osservazioni od opposizioni, anche in ragione dei prevedibili esiti modesti dell’alternativa liquidatoria, sicché il piano risulta avallato per tacita acquiescenza, essendo l’art. 2740 c.c. derogabile su base consensuale.

Il tribunale omologa quindi il piano ex art. 70 CCII, nomina il giudice delegato e dichiara chiusa la procedura. La pronuncia interessa la prassi sotto due profili: la valorizzazione del TFR accantonato in previdenza complementare quale risorsa del piano e la rilevanza dell’inerzia dei creditori come fattore di tenuta di proposte con apporto reddituale contenuto.

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