Niente piano del consumatore senza un reale stato di sovraindebitamento: il pignoramento del quinto non basta
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Massima
Presupposto ineludibile per l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII è la condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, intesa come squilibrio finanziario suscettibile di determinare la radicale impotenza del debitore o una prognosi di irreversibile illiquidità nel breve periodo. Non versa in tale condizione il debitore le cui obbligazioni, per quanto gravose, risultino sostenibili con il reddito disponibile, né integra di per sé il requisito l'avvenuto pignoramento del quinto dello stipendio, che secondo la ratio dell'art. 545, comma 4, c.p.c. realizza una rateizzazione economicamente tollerabile del debito.
Un lavoratore dipendente con un debito complessivo di circa 68 mila euro propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore fondato sull’apporto di un terzo di 28 mila euro, destinato al pagamento integrale delle prededuzioni e del finanziamento dell’autovettura e al 24% degli altri crediti. Il Tribunale di Bergamo rigetta il ricorso ritenendo insussistente il presupposto oggettivo della procedura.
Il decreto valorizza la nozione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII quale soglia di accesso alla ristrutturazione consumeristica: il giudice rileva che il debitore, titolare di un reddito stabile, sostiene spese non dovute (la rata del mutuo contratto dalla convivente e due piani di accumulo a beneficio della stessa) la cui semplice cessazione riequilibrerebbe il bilancio familiare; che il passivo si è già spontaneamente ridotto durante l’attività dell’OCC; e che il pignoramento del quinto dello stipendio non integra di per sé lo stato di sovraindebitamento, realizzando una forma di rateizzazione tollerabile secondo la ratio dell’art. 545, comma 4, c.p.c.
La decisione segnala ai professionisti che l’accesso alle procedure di composizione della crisi non è un’opzione di mera convenienza: la verifica giudiziale sullo squilibrio finanziario è effettiva e l’apporto di finanza esterna, se spendibile anche fuori dalla cornice concorsuale, non vale a costruire artificiosamente il presupposto oggettivo della procedura.