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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Niente piano del consumatore per il fideiussore funzionalmente collegato alla societa’ garantita

Autorità

Corte di Cassazione

Sede

Roma

Data

11/11/2025

Estensore

Roberto Amatore

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore nozione di consumatore fideiussione collegamento funzionale art. 67 ccii socio amministratore ristrutturazione dei debiti

Massima

Ai fini dell'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la nozione di consumatore di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, in continuita' con la legge 3/2012 e con il codice del consumo, esclude il fideiussore persona fisica che abbia prestato la garanzia in presenza di un collegamento funzionale con la societa' garantita, desumibile dalla carica di amministratore o dalla detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale, secondo i criteri della giurisprudenza eurounitaria; la precisazione relativa al socio contenuta nella definizione codicistica non esclude l'imputazione funzionale dei debiti derivanti da garanzie strumentali all'attivita' d'impresa, che restano estranei allo statuto del consumatore.

Un tribunale lombardo aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII proposto da una debitrice il cui passivo derivava principalmente da fideiussioni prestate in favore di due societa’ commerciali delle quali era stata a lungo socia, in una con partecipazione di maggioranza, e amministratrice fino a pochi giorni prima del rilascio delle garanzie. La corte d’appello, in accoglimento del reclamo di una creditrice, aveva revocato l’omologazione negando alla debitrice la qualifica di consumatore.

La sentenza ricostruisce la nozione di consumatore rilevante ai fini dell’art. 2, comma 1, lett. e) CCII alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause Tarcau e Dumitras) e delle Sezioni Unite n. 5868/2023: il fideiussore non e’ professionista di riflesso per il solo fatto che lo sia il debitore garantito, ma la qualifica consumeristica va esclusa quando sussista un collegamento funzionale con la societa’, quale l’amministrazione o una partecipazione non trascurabile al capitale. La Corte precisa che la definizione del CCII, pur con l’aggiunta relativa al socio delle societa’ di persone e di capitali, non differisce nella sostanza da quella della legge 3/2012 e del codice del consumo, sicche’ resta attuale il corredo interpretativo previgente; rileva inoltre il richiamo all’art. 67, comma 2, lett. c) CCII sull’elencazione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il ricorso e’ rigettato: l’accertamento di merito sullo strettissimo collegamento tra le garanzie e l’attivita’ delle societa’ partecipate e amministrate dalla debitrice esclude che le fideiussioni siano state prestate per scopi privati. La pronuncia conferma il criterio dell’imputazione funzionale dei debiti per la selezione tra piano del consumatore e altre procedure di sovraindebitamento, con immediate ricadute per i fideiussori di societa’ familiari.

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