Liquidazione del patrimonio: prededuzione per custode e delegato dell’esecuzione improcedibile, postergato all’ipoteca il legale del debitore
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Massima
Nella liquidazione del sovraindebitato i compensi del custode giudiziario e del professionista delegato della procedura esecutiva dichiarata improcedibile per effetto dell'apertura della liquidazione devono essere liquidati e pagati in sede concorsuale e sono assistiti da prededuzione sulla massa attiva ai sensi degli artt. 2770 e 2777 c.c., trattandosi di spese sostenute nell'interesse della massa dei creditori. Il compenso del legale che ha assistito il debitore nell'accesso alla procedura è prededucibile ai sensi dell'art. 14-duodecies, comma 2, l. n. 3/2012, norma eccezionale di stretta interpretazione, ma resta postergato rispetto a quanto ricavato dai beni ipotecati nella parte destinata ai creditori garantiti.
Nell’ambito di una liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012, il giudice delegato del Tribunale di Bergamo ha deciso le contestazioni al progetto di stato passivo sollevate da due professionisti: il custode giudiziario, poi delegato alla vendita, dell’esecuzione immobiliare dichiarata improcedibile a seguito dell’apertura della procedura concorsuale, e il legale che aveva assistito il debitore nella presentazione del ricorso di accesso alla liquidazione.
Due le questioni risolte. La prima riguarda la sorte dei compensi degli ausiliari dell’esecuzione individuale travolta dalla procedura: la loro liquidazione definitiva e il pagamento devono avvenire in sede concorsuale, a salvaguardia del concorso e delle graduazioni, e i relativi crediti godono di prededuzione sulla massa attiva in forza degli artt. 2770 e 2777 c.c., essendo le spese esecutive sostenute nell’interesse della massa, che si avvantaggia del pignoramento e degli atti esecutivi compiuti. La seconda attiene al compenso del difensore del debitore: il credito è prededucibile in quanto sorto in funzione della procedura, ma la regola dell’art. 14-duodecies, comma 2, l. n. 3/2012, eccezione di stretta interpretazione, ne esclude la collocazione sul ricavato dei beni ipotecati per la parte destinata ai creditori garantiti.
Il principio conserva piena attualità nella liquidazione controllata del CCII, come lo stesso provvedimento evidenzia accomunando le procedure liquidatorie vecchie e nuove: per i professionisti significa che la prededuzione delle spese di assistenza al debitore non scavalca la prelazione ipotecaria, mentre custodi e delegati delle esecuzioni improcedibili devono insinuarsi al passivo della procedura da sovraindebitamento per ottenere la liquidazione dei propri compensi.