I compensi dei professionisti che assistono il debitore nell’accesso alla liquidazione non gravano sul ricavato dei beni ipotecati
Keyword
Massima
Nella liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14-duodecies della legge 3/2012, oggi art. 277 CCII) trova applicazione analogica la regola dell'art. 111-ter l. fall., per cui dal ricavato dei beni oggetto di garanzia reale si deducono i costi specifici di conservazione, amministrazione e liquidazione del singolo bene e una quota dei costi generali della procedura; tuttavia i compensi dei professionisti e dell'OCC che hanno assistito il debitore nella fase di accesso alla procedura non costituiscono né costi specifici né costi generali in tale accezione, e non possono pertanto essere posti, neppure pro quota, a carico del ricavato della liquidazione dei beni ipotecati destinato ai creditori garantiti.
Il giudice delegato del Tribunale di Lecco decide il reclamo proposto, in una procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012, dal creditore titolare di un credito prededucibile per l’attività di consulenza e assistenza prestata al debitore nell’accesso alla procedura, che lamentava la destinazione dell’intero ricavato della liquidazione immobiliare ai creditori ipotecari, invocando l’imputazione pro quota delle spese generali ex art. 111-ter l. fall.
Il provvedimento, di ampia motivazione, muove dall’applicabilità analogica alla liquidazione del sovraindebitato della disciplina fallimentare sul concorso tra crediti prededucibili e crediti garantiti: l’art. 14-duodecies della legge 3/2012, oggi trasfuso nell’art. 277 CCII, non rende i creditori ipotecari immuni dai costi di realizzo delle loro garanzie, dovendosi dedurre dal ricavato i costi specifici del singolo bene e una quota dei costi generali. Il punto decisivo è però la nozione di costi generali: non i costi dell’amministrazione indistinta del patrimonio, bensì quelli che ogni creditore avrebbe dovuto sostenere individualmente per la propria esecuzione singolare e che la procedura collettiva consente di sostenere una sola volta a beneficio di tutti.
Su questa base il reclamo è rigettato: i compensi del legale e dell’OCC per l’assistenza al debitore nella fase di accesso non giovano ai creditori ipotecari, tanto più quando questi avevano già intrapreso un’esecuzione immobiliare prima dell’apertura della procedura, e non possono quindi gravare sul ricavato dei beni ipotecati. Decisione di notevole interesse per liquidatori e OCC nella redazione dei progetti di riparto.