Corte costituzionale: patrocinio a spese dello Stato esteso alla liquidazione controllata priva di attivo
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Massima
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata quando il giudice delegato, competente ad autorizzare la difesa in giudizio ex art. 274 CCII, abbia autorizzato la costituzione in giudizio e attestato la mancanza di attivo per le spese, nonché la prenotazione a debito delle relative spese: la liquidazione controllata partecipa della medesima natura e funzione della liquidazione giudiziale, volta al miglior soddisfacimento dei creditori.
Nell’ambito di una procedura di liquidazione controllata di una società di capitali priva di attivo, il giudice delegato aveva autorizzato il liquidatore a costituirsi nel reclamo proposto avverso la sentenza di apertura, constatando però che il combinato disposto degli artt. 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002 riserva l’ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato alla sola liquidazione giudiziale. Da qui la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha valorizzato l’omogeneità strutturale e funzionale tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata: entrambe sono procedure concorsuali finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori, nelle quali l’esercizio delle azioni e la difesa in giudizio sono autorizzati dal giudice delegato, rispettivamente ex art. 128 ed ex art. 274 CCII, con valutazione anticipata della non manifesta infondatezza dell’iniziativa giudiziale. La mancata estensione del patrocinio statale alla liquidazione controllata incapiente determina pertanto un vulnus al diritto di difesa e un’irragionevole disparità di trattamento, precludendo alla procedura la realizzazione del proprio scopo.
La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della liquidazione controllata quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in giudizio e attestato la mancanza di attivo, e dell’art. 146, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese. La pronuncia ha un impatto operativo immediato: i liquidatori delle procedure di sovraindebitamento prive di risorse possono ora agire e resistere in giudizio nell’interesse dei creditori con compensi e spese a carico dell’erario.