Liquidazione controllata: applicazione analogica dell’art. 209 CCII e non luogo all’accertamento del passivo
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Massima
Nella liquidazione controllata, attesa la lacunosità della disciplina e i rinvii alla liquidazione giudiziale, è applicabile in via analogica l'art. 209 CCII, sicché il giudice delegato può disporre di non far luogo al procedimento di accertamento del passivo, rimettendo al liquidatore le operazioni e la relazione finale ex art. 282 CCII.
Nell’ambito di una liquidazione controllata già aperta, il liquidatore chiede al giudice delegato di non far luogo al procedimento di accertamento del passivo, sollecitando l’adozione di un provvedimento analogo a quello previsto, per la liquidazione giudiziale, dall’art. 209 CCII.
Il provvedimento affronta il tema dell’applicazione analogica alla liquidazione controllata – la cui disciplina è notoriamente lacunosa e ricca di rinvii alla liquidazione giudiziale – dell’art. 209 CCII, che consente, a determinate condizioni, di non procedere all’accertamento del passivo.
Il giudice delegato accoglie l’istanza e dispone di non far luogo all’accertamento del passivo, rimettendo al liquidatore le operazioni e la relazione finale ai sensi dell’art. 282 CCII. La pronuncia è di rilievo sistematico per l’integrazione delle lacune della disciplina della liquidazione controllata.