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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

L’apertura della liquidazione controllata non priva i creditori della legittimazione all’azione di responsabilità verso gli amministratori

Autorità

Tribunale

Sede

Venezia

Data

29/12/2024

Estensore

Maddalena Bassi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata azione di responsabilità creditori sociali legittimazione attiva sequestro conservativo amministratori art. 268 ccii

Massima

L'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII non determina il venir meno della legittimazione dei creditori sociali a esercitare l'azione di responsabilità verso gli amministratori ex artt. 2394 e 2476 c.c.: la liquidazione controllata è dotata di una propria disciplina positiva, alla quale è estesa solo parte delle norme sulla liquidazione giudiziale, tra le quali non figura l'art. 255 CCII che attribuisce al curatore la legittimazione alle azioni di responsabilità.

Una società creditrice, ammessa al passivo della liquidazione controllata aperta nei confronti della società debitrice, ha chiesto in via cautelare il sequestro conservativo dei beni degli ex amministratori sino alla concorrenza di 200 mila euro, prospettando l’azione di responsabilità dei creditori sociali per la dissipazione del patrimonio attuata mediante distribuzione integrale delle riserve ai soci e vendita ai medesimi degli immobili di maggior valore.

L’ordinanza risolve anzitutto la questione preliminare della legittimazione: poiché la disciplina della liquidazione controllata non richiama l’art. 255 CCII, che in sede di liquidazione giudiziale concentra nel curatore le azioni di responsabilità, i creditori conservano la legittimazione ad agire ex artt. 2394 e 2476 c.c. anche dopo l’apertura della procedura concorsuale minore. Nel merito, il giudice esclude il fumus boni iuris: la distribuzione di riserve disponibili (sovrapprezzo e versamenti in conto capitale) e le vendite immobiliari a valori di mercato non risultavano pregiudizievoli, residuando un patrimonio netto positivo e attivi sufficienti al soddisfacimento dei debiti allora esistenti; né era configurabile responsabilità per l’omessa appostazione di un fondo rischi a fronte di un credito all’epoca di importo esiguo.

Il ricorso cautelare è rigettato con condanna alle spese. La pronuncia ha rilevanza sistematica per il riparto di legittimazione tra liquidatore e creditori nella liquidazione controllata: in assenza di richiamo all’art. 255 CCII, le azioni di responsabilità dei creditori sociali restano fuori dal perimetro della procedura e possono essere esercitate individualmente.

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