Il terzo datore di ipoteca non è sovraindebitato: inammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore per debito altrui
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Massima
Ai sensi dell'art. 70 CCII il giudice verifica, prima dell'omologazione, l'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, potendo arrestare immediatamente la procedura quando difettino le condizioni di legittimità. Non è legittimato ad accedere alla procedura il terzo datore di ipoteca, il quale risponde, nei limiti della garanzia reale, per un debito altrui e non versa quindi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII; la procedura non ha lo scopo di evitare l'esecuzione forzata individuale ex art. 602 c.p.c., disponendo il terzo proprietario di altri strumenti di liberazione dell'immobile (artt. 2858 e 2889 ss. c.c.).
Una consumatrice, priva di debiti propri insoluti, aveva ricevuto in donazione un immobile sul quale il dante causa aveva costituito ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo bancario. Notificatole il precetto quale terza proprietaria, proponeva al Tribunale di Avellino una ristrutturazione dei debiti del consumatore fondata sulla liquidazione dei propri diritti sul cespite.
Il decreto valorizza il vaglio preliminare di ammissibilità imposto dall’art. 70 CCII, finalizzato, per economia processuale, ad arrestare subito la procedura quando manchino prima facie le condizioni di procedibilità, senza neppure poter concedere le misure protettive. Nel merito, il giudice esclude che il terzo datore di ipoteca possa qualificarsi sovraindebitato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII: egli risponde infatti per debito altrui, nei soli limiti della garanzia reale, mentre l’accesso alla procedura presuppone l’incapacità di far fronte a debiti propri.
La domanda è stata dichiarata inammissibile, con la precisazione che la ristrutturazione dei debiti del consumatore non è uno strumento per paralizzare l’esecuzione individuale ex art. 602 c.p.c., disponendo il terzo acquirente dei rimedi civilistici di purgazione delle ipoteche (artt. 2858 e 2889 ss. c.c.). La pronuncia, in linea con la giurisprudenza di merito, delimita il perimetro soggettivo delle procedure di sovraindebitamento e segnala il requisito di residualità che le connota.