Il condominio non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: serve il sovraindebitamento dei singoli condomini
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Massima
Il condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei partecipanti, non è titolare di un patrimonio autonomo né di diritti e obbligazioni propri: le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli condomini in proporzione alle rispettive quote. Ne consegue che, per accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, deve essere dimostrato lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII dei singoli condomini in relazione al debito comune per la quota di rispettiva spettanza; in difetto, il ricorso va respinto.
Un condominio, in persona dell’amministratore autorizzato da delibera assembleare, proponeva ricorso per l’apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 del d.lgs. n. 14/2019, al fine di far fronte alla propria esposizione debitoria.
Il decreto affronta il tema, di sicuro interesse sistematico, della legittimazione del condominio ad accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass., Sez. Un., n. 9148/2008), il giudice ricorda che il condominio è un mero ente di gestione privo di personalità giuridica e di patrimonio autonomo: le obbligazioni contratte nell’interesse comune si imputano direttamente ai singoli condomini, in proporzione alle rispettive quote, secondo criteri analoghi a quelli degli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie. Lo stato di sovraindebitamento di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), CCII, ossia il perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, deve quindi essere verificato non in capo al condominio, ma in capo ai singoli condomini per la quota di debito comune di rispettiva spettanza.
Poiché tale requisito non era stato dimostrato e neppure dedotto, il Tribunale di Roma respinge il ricorso, dichiarando superflua ogni indagine sul requisito soggettivo. La pronuncia segna un punto fermo sulla inaccessibilità diretta del condominio alle procedure di sovraindebitamento, orientando i professionisti verso soluzioni costruite sulle posizioni debitorie individuali dei condomini.