Concordato minore: obbligatorio il patrocinio del difensore, nullo il ricorso sottoscritto dal solo debitore
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Massima
Nel concordato minore è obbligatorio il patrocinio del difensore ai sensi dell'art. 9, comma 2, CCII, mancando una disposizione - quale l'art. 68, comma 1, CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore o l'art. 269, comma 1, CCII per la liquidazione controllata - che consenta al debitore di stare in giudizio personalmente con la sola assistenza dell'OCC. Il ricorso sottoscritto personalmente dal debitore è affetto da nullità assoluta per violazione dell'art. 82 c.p.c., insanabile ex artt. 182 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., non potendo il gestore della crisi, ancorché avvocato, assumere la difesa tecnica in ragione della sua necessaria indipendenza.
Un debitore deposita personalmente, senza il ministero di un difensore, un ricorso per l’omologazione di una proposta di concordato minore. Il giudice designato rileva d’ufficio il vizio e, prima di adottare i provvedimenti conseguenti, assegna alla parte un termine per eventuali repliche.
Il provvedimento ricostruisce il regime della difesa tecnica nelle procedure di sovraindebitamento: l’art. 9, comma 2, CCII pone la regola generale dell’obbligatorietà del patrocinio nei procedimenti disciplinati dal codice, salvo che sia diversamente previsto; deroghe espresse esistono per la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 68, comma 1, CCII) e per la liquidazione controllata (art. 269, comma 1, CCII), ma non per il concordato minore. Ne consegue che il ricorso sottoscritto dal solo debitore è nullo per violazione dell’art. 82 c.p.c.; la nullità non è sanabile né ex art. 182 c.p.c., perché manca la stessa figura del difensore e non solo la procura, né ex art. 125 disp. att. c.p.c. Il gestore nominato dall’OCC, quand’anche abilitato alla professione forense, non può supplire, stante la sua necessaria indipendenza rispetto al debitore ai sensi del d.m. 202/2014.
Il giudice rileva quindi la nullità assoluta e insanabile del ricorso, assegnando quindici giorni per repliche prima dei provvedimenti definitivi. La decisione è un monito operativo per debitori e OCC: nel concordato minore l’assistenza del solo gestore della crisi non basta, ed è indispensabile il mandato a un difensore sin dal deposito della domanda.