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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore eseguito: ordinata ex art. 81 CCII la cancellazione di ipoteche e pignoramenti quale effetto esdebitatorio

Autorità

Tribunale

Sede

Forlì

Data

21/04/2024

Estensore

Barbara Vacca

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore esecuzione del piano art. 81 ccii cancellazione ipoteche formalità pregiudizievoli esdebitazione finanza esterna

Massima

Accertata con decreto l'integrale e corretta esecuzione del concordato minore omologato, il giudice, ai sensi dell'art. 81, comma 2, CCII, ordina la cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli gravanti sugli immobili interessati dal piano, ivi comprese le ipoteche iscritte a garanzia di debiti altrui per i quali il debitore era terzo datore, quale effetto esdebitatorio della procedura.

Un concordato minore omologato prevedeva, quanto al patrimonio immobiliare del debitore, il mantenimento della proprietà dell’abitazione a fronte dell’apporto di finanza esterna da parte di un familiare, pari al controvalore dell’immobile e destinato al pagamento dei crediti con privilegio immobiliare e ipotecario, nonché la vendita competitiva dei terreni agricoli adiacenti con destinazione del ricavato ai creditori ipotecari capienti.

Eseguiti i versamenti e perfezionata la vendita dei terreni, con riparto delle somme tra gli aventi diritto in conformità alla proposta omologata, il giudice delegato, già dichiarata con decreto l’integrale e corretta esecuzione del concordato, affronta il tema degli effetti liberatori sul patrimonio: l’art. 81, comma 2, CCII consente di ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli quale naturale corollario esdebitatorio della procedura, anche con riferimento alle ipoteche iscritte a garanzia di mutui concessi a una società e garantiti dal debitore quale terzo datore di ipoteca, oltre che alle ipoteche legali erariali, ai pignoramenti immobiliari e alle trascrizioni dei provvedimenti di apertura e omologazione.

Il Tribunale di Forlì ordina quindi al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni gravanti sull’abitazione e sui terreni. Il provvedimento è di sicuro interesse operativo perché illustra il meccanismo di pulizia delle formalità pregiudizievoli a chiusura del concordato minore, completando la liberazione del patrimonio del sovraindebitato che ha adempiuto il piano, anche nell’ipotesi di mantenimento dell’abitazione grazie a finanza esterna.

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