Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Colpa grave del consumatore e negligenza della banca nel merito creditizio: profili distinti che possono coesistere

Autorità

Corte di Cassazione

Sede

Roma

Data

24/07/2025

Estensore

Andrea Zuliani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore colpa grave meritevolezza merito creditizio art. 69 ccii art. 124-bis tub liquidazione controllata

Massima

In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la negligenza del finanziatore nella valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB e la colpa grave del debitore nella determinazione del sovraindebitamento ex art. 69, comma 1, CCII costituiscono profili distinti che possono coesistere: la violazione degli obblighi del creditore non elide la gravita' della colpa del consumatore, che il giudice del merito deve accertare a prescindere dalla condotta del finanziatore. Il creditore colpevole, inoltre, non e' privo di legittimazione al reclamo quando contesti non la convenienza della proposta ma la legittimita' della domanda, ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII.

Un tribunale campano aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di una consumatrice, nonostante l’opposizione di una societa’ cessionaria di crediti che le attribuiva la determinazione del sovraindebitamento con colpa grave. La corte d’appello, in accoglimento del reclamo della creditrice, aveva revocato l’omologazione, accertando una condotta di ostinata e avventata reiterazione del ricorso al credito, e aveva dichiarato aperta la liquidazione controllata, rimettendo gli atti al tribunale.

La debitrice ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che il concetto di meritevolezza sarebbe superato nel sistema del CCII, che la violazione del merito creditizio da parte del finanziatore avrebbe dovuto privarlo della legittimazione al reclamo ed elidere la colpa grave della consumatrice, e che la corte territoriale avrebbe valorizzato impropriamente il livello di formazione dell’interessata. La Cassazione ribadisce che il parametro normativo attuale e’ l’art. 69, comma 1, CCII, che esclude dall’accesso alla procedura il consumatore che abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e che la preclusione dell’art. 69, comma 2, CCII riguarda le sole contestazioni di convenienza, non quelle di legittimita’.

Il ricorso e’ rigettato: i due profili di colpa, del creditore nell’erogazione e del debitore nell’indebitamento, sono distinti e possono coesistere, senza che la negligenza della banca produca un effetto esimente non previsto dalla legge. La pronuncia, in linea con i coevi arresti della Prima Sezione, consolida l’assetto interpretativo dell’art. 69 CCII e conferma che l’accertamento della colpa grave del consumatore e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato.

Contenuti correlati