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Giurisprudenza
Concordato Minore

Abuso del processo e ne bis in idem: inammissibile la riproposizione della medesima domanda di concordato minore

Autorità

Tribunale

Sede

Salerno

Data

05/07/2023

Estensore

Enza Faracchio

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore abuso del processo ne bis in idem inammissibilità riproposizione domanda sospensione esecuzione art. 75 ccii

Massima

È inammissibile la domanda di concordato minore che riproponga, in pendenza dei termini per impugnare il provvedimento di inammissibilità già reso sulla medesima domanda, un ricorso identico nel contenuto e nel piano, con la sola integrazione della documentazione ex art. 75 CCII: tale riproposizione integra una situazione sovrapponibile alla litispendenza ex art. 39 c.p.c., viola il principio del ne bis in idem e, ove finalizzata a eludere il decisum e a paralizzare una vendita esecutiva imminente, costituisce abuso degli strumenti processuali sanzionabile con la declaratoria di inammissibilità.

Un debitore, dopo aver visto dichiarare inammissibile una prima domanda di concordato minore, ha depositato a distanza di un giorno un nuovo ricorso dal contenuto identico, salvo alcuni periodi e l’allegazione della documentazione prevista dall’art. 75 CCII (elenco dei beni, elenco dei creditori, relazione sulla situazione economica e dichiarazione sugli atti dispositivi del quinquennio), chiedendo anche la sospensione della procedura esecutiva immobiliare con vendita fissata per il giorno successivo.

Il Tribunale di Salerno affronta il tema dei limiti alla riproposizione delle domande di accesso alle procedure di sovraindebitamento. Il decreto rileva che la riproposizione della medesima domanda, in pendenza dei termini per impugnare il provvedimento che ha definito il primo procedimento, realizza una situazione del tutto sovrapponibile alla litispendenza ex art. 39 c.p.c. e viola il principio, di rilevanza costituzionale, del ne bis in idem. Viene richiamata la giurisprudenza di legittimità sull’abuso del processo (Cass. n. 25210/2018) formatasi in tema di concordato preventivo riproposto al solo scopo dilatorio.

La domanda e l’istanza di sospensione vengono dichiarate inammissibili. La decisione segnala ai professionisti che la mera integrazione documentale non costituisce elemento di novità idoneo a legittimare una nuova domanda e che l’utilizzo dello strumento concordatario a ridosso di una vendita esecutiva, per finalità deviate rispetto a quelle tipiche, espone il debitore alla sanzione dell’inammissibilità per abuso degli strumenti processuali.

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