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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore: inammissibile il piano che sottrae beni alla garanzia dei creditori, l’unica deroga all’art. 2740 c.c. è l’art. 75, comma 3, CCII

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Bologna

Data

23/01/2024

Estensore

Antonella Romano

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore art. 75 ccii art. 2740 cc universalità par condicio creditorum reclamo inammissibilità

Massima

Nel concordato minore la previsione del contenuto libero del piano non deroga al principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.: il debitore non può sottrarre beni alla garanzia dei creditori, essendo l'unica deroga quella prevista dall'art. 75, comma 3, CCII per i beni strumentali alla continuazione dell'attività d'impresa. È inoltre inammissibile la proposta che preveda il pagamento integrale dei creditori, anche chirografari, diversi dall'Erario e la falcidia dei soli crediti erariali, in violazione del principio della par condicio creditorum.

La Corte d’Appello di Bologna decide il reclamo proposto da un debitore avverso il decreto con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la sua proposta di concordato minore: il piano, fondato su un consistente apporto di finanza esterna del coniuge e su rate mensili del debitore, non prevedeva la liquidazione di alcuno dei beni del proponente, inclusa una casa di villeggiatura, e contemplava il pagamento integrale dei creditori diversi dall’Erario con falcidia dei soli crediti erariali.

Il decreto affronta il rapporto tra la libertà di contenuto del piano di concordato minore e il principio di responsabilità patrimoniale: l’art. 2740 c.c., per il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, ammette limitazioni solo nei casi stabiliti dalla legge, e nella disciplina del concordato minore l’unica deroga espressa è quella dell’art. 75, comma 3, CCII, riferita ai beni strumentali alla continuazione dell’attività d’impresa, funzionale ad agevolarla. Ne consegue che il piano che mantenga nel patrimonio del debitore beni non strumentali, continuando a pagare regolarmente i finanziamenti contratti per il loro acquisto, è inammissibile.

La Corte conferma anche il secondo profilo di inammissibilità: il pagamento integrale e alle scadenze dei creditori non erariali, a fronte dell’ampia falcidia dei crediti tributari, viola la par condicio creditorum. Il rigetto del reclamo, con raddoppio del contributo unificato, segna un limite netto alla flessibilità del concordato minore che i professionisti devono considerare nella costruzione dei piani con finanza esterna.

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