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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore: inammissibile il piano che sottrae beni alla garanzia dei creditori fuori dai casi dell’art. 75, comma 3, CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Ferrara

Data

04/07/2023

Estensore

Anna Ghedini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore art. 75 ccii par condicio creditorum inammissibilità garanzia patrimoniale falcidia crediti erariali

Massima

Il concordato minore ha natura concorsuale e universale e deve comprendere tutti i beni del debitore, posti a garanzia dei creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c.; l'unica deroga ammessa è quella, eccezionale, prevista dall'art. 75, comma 3, CCII per il rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere del mutuo con garanzia reale gravante su bene strumentale alla continuazione dell'attività. È pertanto inammissibile la proposta che, senza liquidare alcun cespite non strumentale, preveda il pagamento integrale e alle scadenze dei finanziamenti contratti per l'acquisto dei beni che il debitore intende conservare, falcidiando al contempo i crediti erariali, in violazione della par condicio creditorum.

Il Tribunale di Ferrara si pronuncia sulla proposta di concordato minore presentata da un debitore che intendeva soddisfare una ingente massa debitoria, in prevalenza erariale, senza liquidare alcuno dei propri beni (quota della casa di abitazione, quota di una casa di villeggiatura, partecipazione societaria e autovettura di alta gamma), mettendo a disposizione dei creditori soltanto una quota del reddito futuro e proseguendo il regolare pagamento dei finanziamenti contratti per l’acquisto di quei beni.

Il giudice delegato affronta la questione della natura della procedura di concordato minore e dei limiti entro cui il debitore può sottrarre beni alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. Il decreto valorizza il carattere concorsuale e universale della procedura, osservando che l’art. 75, comma 3, CCII configura l’unica ipotesi eccezionale di deroga, riferita al bene strumentale alla continuazione dell’attività d’impresa, con il presidio dell’attestazione che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

La proposta viene dichiarata inammissibile: il pagamento al 100% e alle scadenze di crediti anche chirografari (come il finanziamento dell’autovettura), a fronte dell’ampia falcidia dei crediti erariali, viola in modo evidente la par condicio creditorum. La pronuncia offre ai professionisti un’indicazione operativa netta: nel concordato minore non è consentito costruire piani che conservino al debitore beni non strumentali pagandone regolarmente i relativi finanziamenti, al di fuori del perimetro tracciato dall’art. 75, comma 3, CCII.

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