Dalla liquidazione giudiziale alla liquidazione controllata: ammissibile la domanda subordinata dei creditori alla prima udienza
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Massima
Nel procedimento unitario la proposizione alla prima udienza, in via subordinata, della domanda di apertura della liquidazione controllata da parte dei creditori istanti per la liquidazione giudiziale equivale a una emendatio libelli ammissibile, rispondendo all'effettività del diritto di difesa e all'economia processuale, con sbarramento processuale individuato nella prima udienza in coerenza con l'art. 40, comma 10, CCII; accertato il mancato superamento delle soglie dimensionali ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII e superata la soglia di debiti scaduti ex art. 268, comma 2, CCII, va aperta la liquidazione controllata dell'impresa minore insolvente.
Alcune lavoratrici, creditrici per retribuzioni non pagate di importo complessivo superiore a 46.000 euro risultanti da titoli giudiziali, hanno chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale di un’impresa individuale; questa si è difesa eccependo il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell’impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Alla prima udienza le istanti hanno proposto, in via subordinata, la domanda di apertura della liquidazione controllata, sulla quale la debitrice si è rimessa alla decisione del Tribunale.
Il Tribunale di Verona ha ritenuto ammissibile la modificazione della domanda, qualificandola come emendatio libelli secondo la nozione recepita dalla giurisprudenza di legittimità, applicabile anche al procedimento unitario quale giudizio a cognizione piena: la soluzione garantisce l’effettività del diritto di difesa dei creditori, che non sempre conoscono i dati sulle soglie dimensionali nella disponibilità del debitore, e risponde all’economia processuale, evitando un nuovo procedimento sugli stessi presupposti. Lo sbarramento temporale è individuato nella prima udienza, in coerenza con il limite generale desumibile dall’art. 40, comma 10, CCII.
Accertato documentalmente il mancato superamento delle soglie dimensionali, ma anche l’insolvenza non contestata e il superamento della soglia di debiti scaduti ex art. 268, comma 2, CCII, il Tribunale ha rigettato la domanda principale di liquidazione giudiziale e accolto quella subordinata, dichiarando aperta la liquidazione controllata dell’impresa minore. La pronuncia conferma che la liquidazione controllata può essere aperta su iniziativa dei creditori nei confronti dell’imprenditore sotto soglia e offre ai creditori un percorso processuale efficiente quando la natura minore dell’impresa emerga solo in corso di causa.