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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Impresa sotto-soglia: senza prova del superamento dei requisiti dimensionali la procedura è la liquidazione controllata, non quella giudiziale

Autorità

Tribunale

Sede

Catania

Data

10/10/2024

Estensore

Fabio Letterio Ciraolo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata impresa minore soglie dimensionali art. 2 lett. d ccii liquidazione giudiziale procedimento unitario istruttoria officiosa

Massima

Nel procedimento unitario, l'art. 121 CCII va letto alla luce dei poteri istruttori officiosi ex artt. 42 e 367 CCII: quando le informazioni acquisite non restituiscano la prova del superamento di almeno una delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, la procedura liquidatoria adeguata è la liquidazione controllata ex art. 268 CCII, che il creditore è legittimato a richiedere ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, e non la liquidazione giudiziale, le cui domande vanno in tal caso rigettate, senza che sul debitore gravi l'onere probatorio pieno già previsto dall'art. 1, comma 2, l.fall. Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata sono tra loro alternative e incompatibili in ragione delle dimensioni dell'impresa.

Un creditore, titolare di un credito di poche migliaia di euro, chiedeva l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società rimasta contumace, priva di bilanci depositati e di dichiarazioni fiscali nell’ultimo triennio. Il tribunale acquisiva d’ufficio, ex artt. 42 e 367 CCII, le informazioni di INPS, Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione, dalle quali emergeva un’esposizione debitoria complessiva ampiamente inferiore a 500.000 euro e nessun elemento di superamento delle altre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII.

Il decreto sviluppa una lettura sistematica dell’art. 121 CCII, discostandosi consapevolmente da un contrario precedente della locale corte d’appello: nel procedimento unitario l’accertamento dei requisiti dimensionali non grava sul debitore con l’intensità dell’onere probatorio già previsto dall’art. 1, comma 2, l.fall., perché l’istruttoria officiosa copre anche il fatto positivo del superamento delle soglie. Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata sono procedure alternative e reciprocamente incompatibili: per l’impresa minore la risposta liquidatoria dell’ordinamento è la liquidazione controllata, che lo stesso creditore può domandare ex art. 268, comma 2, CCII nel rispetto della soglia di debiti scaduti di 50.000 euro, senza che la mancata apertura della liquidazione giudiziale si traduca in un premio per il debitore contumace.

In assenza di prova del superamento delle soglie, la domanda di liquidazione giudiziale è rigettata. La decisione è di immediato interesse per i creditori di imprese sotto-soglia: la scelta della procedura concorsuale liquidatoria non è rimessa alla loro opzione processuale, ma dipende dalle dimensioni reali dell’impresa, accertabili anche d’ufficio.

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