Rigetto dell’apertura della liquidazione controllata per insussistenza del patrimonio responsabile
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Massima
La liquidazione controllata non può essere aperta quando il patrimonio del debitore è sostanzialmente privo di contenuto e l'unica risorsa disponibile consiste nella promessa di finanza esterna. La finanza esterna, per sua natura, è neutra rispetto al patrimonio del sovraindebitato e non ne integra i requisiti di consistenza richiesti per l'apertura della procedura.
La ricorrente domanda l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni ai sensi dell’art. 269 CCII. Dalla relazione dell’OCC emerge che la debitrice non dispone di beni immobili, mobili o liquidità e che l’unica fonte di reddito deriva da un rapporto di lavoro a tempo determinato, di incerta rinnovazione.
Il Tribunale affronta la sussistenza di un patrimonio responsabile quale condizione di apertura della liquidazione controllata, valutando l’entità delle somme effettivamente acquisibili alla procedura al netto degli oneri di mantenimento ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, nella specie pari a poche decine di euro.
Ritenuta l’insussistenza di un patrimonio responsabile, il Tribunale rigetta la domanda di apertura della liquidazione controllata. La pronuncia è di interesse per la verifica del presupposto patrimoniale di accesso alla procedura.