Liquidazione controllata: la quota di stipendio acquisibile non è limitata al quinto ex art. 545 c.p.c.
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Massima
Nella liquidazione controllata la quota di stipendi e pensioni da acquisire alla procedura è determinata dal giudice delegato secondo il criterio elastico dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, avendo riguardo alle esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia e, per simmetria, anche ai redditi degli altri componenti del nucleo; tale criterio è incompatibile con il limite fisso del quinto ex art. 545 c.p.c., che opera solo in via residuale per le altre ipotesi di impignorabilità richiamate dalla lett. a) della medesima disposizione. Il giudice può pertanto destinare alla procedura anche una quota superiore al quinto della retribuzione, come avviene specularmente per l'individuazione delle utilità ai fini dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283, comma 2, CCII.
Nell’ambito di una liquidazione controllata pendente dinanzi al Tribunale di Ferrara, il liquidatore chiedeva al giudice delegato di determinare la quota di reddito da lavoro dipendente trattenibile dal debitore, percettore di entrate mensili di oltre 6.000 euro tra stipendio e pensione, a fronte di costi familiari quantificati in circa 3.138 euro mensili, condivisi pro quota con un altro componente del nucleo titolare di redditi propri.
Il decreto affronta il rapporto tra le lettere a) e b) del comma 4 dell’art. 268 CCII: secondo un orientamento, i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c. costituirebbero il tetto massimo del contributo del debitore alla procedura; il giudice ferrarese respinge questa lettura, ritenendola distorsiva della ratio legis. Il criterio della lett. b) è la regola generale e specifica per stipendi e pensioni: un criterio elastico, modulato caso per caso sulle esigenze di mantenimento del nucleo e su tutte le fonti di reddito familiari, analogo a quello dell’art. 283, comma 2, CCII per l’esdebitazione dell’incapiente; la lett. a) conserva invece portata residuale per le altre ipotesi di impignorabilità.
In applicazione di tali principi, il giudice delegato ha autorizzato il debitore a trattenere una somma mensile commisurata alla quota di spese familiari a suo carico, ordinando al datore di lavoro di versare l’eccedenza alla procedura, in misura ben superiore al quinto. La pronuncia consolida l’orientamento che valorizza la specialità concorsuale rispetto ai limiti dell’esecuzione individuale, con rilevanti ricadute pratiche per debitori con redditi elevati.