Non è consumatore il fideiussore che garantisce la società da lui amministrata: preclusa la ristrutturazione dei debiti del consumatore
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Massima
Ai fini dell'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, la qualifica del fideiussore va accertata in concreto secondo i criteri della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità (Cass. S.U. n. 5868/2023; CGUE 19 novembre 2015, C-74/15), verificando i collegamenti funzionali con la società garantita: non è consumatore il debitore la cui esposizione derivi in via pressoché esclusiva da fideiussioni prestate nell'interesse della società di cui era ed è amministratore unico, sussistendo un preminente interesse commerciale; la domanda può semmai essere veicolata nel concordato minore, con suddivisione dei creditori in classi ove si intendano attribuire trattamenti differenziati.
Due coniugi hanno presentato congiuntamente ricorso per l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. L’esposizione di uno dei ricorrenti derivava però, nella quasi totalità, da fideiussioni rilasciate nell’interesse della società di cui egli era ed è tuttora amministratore unico.
Il giudice richiama l’approdo delle Sezioni Unite (Cass. n. 5868/2023), che, recependo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 19 novembre 2015, C-74/15), ha superato l’automatismo tra qualifica del debitore principale e qualifica del garante: occorre verificare in concreto se la persona fisica abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o sulla base di collegamenti funzionali con la società garantita, quali l’amministrazione o una partecipazione non trascurabile al capitale. Nel caso di specie il preminente interesse commerciale al rilascio delle garanzie, funzionali a sostenere l’attività della società amministrata, esclude la qualifica di consumatore e indirizza i debitori verso il concordato minore, con eventuale formazione delle classi per i trattamenti differenziati. Il decreto rileva inoltre carenze istruttorie sulla situazione abitativa dei ricorrenti e sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, suggerendo un nuovo esperimento di vendita del capannone industriale e la destinazione integrale ai creditori della rendita da vincita, con clausola di salvaguardia in caso di venir meno dell’assegno di invalidità.
Anziché dichiarare subito l’inammissibilità, il giudice assegna ai ricorrenti e al gestore della crisi un termine di quindici giorni per modifiche e integrazioni. Il provvedimento conferma l’applicazione rigorosa della nozione funzionale di consumatore nel sovraindebitamento del garante-amministratore e valorizza il dialogo processuale tra giudice, debitori e OCC prima delle pronunce in rito.