Liquidazione controllata priva di attivo: azioni di recupero crediti con prenotazione a debito delle spese dopo Corte cost. n. 121/2024
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Massima
Nella liquidazione controllata che non disponga di attivo sufficiente, il giudice delegato, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024, può dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 144 del d.P.R. n. 115/2002 (prenotazione a debito delle spese) e autorizzare il liquidatore a promuovere le azioni giudiziali di recupero crediti previste dal programma di liquidazione, con difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
In una procedura di liquidazione controllata pendente davanti al Tribunale di Milano, il liquidatore segnalava che le disponibilità liquide della procedura, pari a poche migliaia di euro, erano del tutto insufficienti a sostenere i costi delle azioni giudiziali di recupero crediti previste dal programma di liquidazione approvato, stimati in circa 20 mila euro tra spese e compensi.
Il giudice delegato richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024, che ha esteso alle procedure di sovraindebitamento prive di attivo i meccanismi di anticipazione previsti dal testo unico delle spese di giustizia, e dà atto della sussistenza dei presupposti dell’art. 144 del d.P.R. n. 115/2002 per la prenotazione a debito. Su queste basi autorizza il liquidatore, previo parere positivo sulla fondatezza delle azioni, a promuovere nell’interesse della procedura le azioni di recupero crediti in via giudiziale indicate nel programma di liquidazione, prendendo atto della designazione di un difensore ammesso nelle liste del patrocinio a spese dello Stato.
Il decreto è un esempio concreto di come l’incapienza della massa attiva non paralizzi più la liquidazione controllata: grazie al combinato disposto della pronuncia costituzionale e del testo unico sulle spese di giustizia, il liquidatore può coltivare le azioni recuperatorie necessarie ad alimentare l’attivo, nell’interesse dei creditori concorsuali.