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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Società cancellata da oltre un anno: inammissibile la liquidazione controllata chiesta dai creditori

Autorità

Tribunale

Sede

Modena

Data

22/11/2023

Estensore

Carlo Bianconi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata società cancellata art. 33 ccii art. 65 ccii istanza dei creditori sopravvenienze attive inammissibilità

Massima

Decorso l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, il soggetto collettivo è definitivamente estinto e non può essere assoggettato ad alcuna procedura liquidatoria, ivi compresa la liquidazione controllata richiesta dai creditori: il limite temporale di cui all'art. 33, comma 1, CCII, ove ritenuto applicabile al sovraindebitamento in forza del rinvio dell'art. 65, comma 2, CCII, preclude comunque l'apertura della procedura, anche in presenza di sopravvenienze attive, salva l'eventuale cancellazione della cancellazione dal registro.

Due professionisti, creditori di una società in nome collettivo cancellata d’ufficio dal registro delle imprese da circa sei anni, chiedevano l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio sociale dopo che, in esito alla chiusura del concordato preventivo di una società debitrice, erano sopravvenute attività liquide di quasi 200 mila euro destinate alla società estinta.

Il Tribunale di Modena muove dalla questione, dichiaratamente controversa, dell’applicabilità alla liquidazione controllata dell’art. 33 CCII, che consente l’apertura della procedura liquidatoria entro un anno dalla cessazione dell’attività, coincidente per gli imprenditori con la cancellazione dal registro delle imprese; il rinvio è mediato dall’art. 65, comma 2, CCII, che estende alle procedure di sovraindebitamento le disposizioni del procedimento unitario in quanto compatibili. Il collegio osserva che, in ogni caso, decorso l’anno il soggetto collettivo è definitivamente estinto, a differenza dell’imprenditore individuale che sopravvive alla propria cancellazione: opinare diversamente consentirebbe di chiedere la liquidazione controllata di qualsiasi ente cessato a ritroso nel tempo e senza limiti.

La domanda è quindi dichiarata inammissibile allo stato, salva l’eventuale cancellazione della cancellazione a seguito della sopravvenienza attiva, senza necessità di fissare udienza. Il decreto offre ai professionisti due indicazioni operative: la legittimazione dei creditori a chiedere la liquidazione controllata non supera l’estinzione dell’ente debitore e la via per recuperare le sopravvenienze passa semmai dalla riattivazione della società nel registro delle imprese.

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