Omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed esecuzione sotto controllo dell’OCC
Keyword
Massima
Accertati i presupposti e la regolarità della procedura ex art. 70 CCII, il Tribunale omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, demandando all'OCC il controllo sull'esecuzione e la presentazione della relazione finale ai sensi dell'art. 72 CCII.
Il ricorrente propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con pagamento dei creditori secondo le modalità e i tempi indicati nella proposta. Aperta la procedura ex art. 70 CCII e attivato il contraddittorio con i creditori a cura dell’OCC, il Tribunale procede alla verifica ai fini dell’omologazione.
Il provvedimento esamina i presupposti e la regolarità della procedura, disciplinando la fase esecutiva del piano sotto il controllo dell’OCC, tenuto a depositare relazioni periodiche e una relazione finale sull’andamento e sull’integrale esecuzione del piano.
Accertati i presupposti, il Tribunale omologa il piano del consumatore e detta le regole per la fase esecutiva, dichiarando chiusa la procedura. La decisione è un esempio di disciplina della fase di esecuzione del piano del consumatore.