Ludopatia patologica e piano del consumatore: la dipendenza da gioco certificata esclude la colpa grave del debitore
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Massima
Se di regola l'assunzione di obbligazioni per ragioni voluttuarie, quali il gioco e le scommesse, è indice di colpa grave ostativa all'accesso alle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento, diversa valutazione si impone quando la condotta sia espressione di un disturbo da gioco d'azzardo patologico clinicamente accertato: la progressiva perdita della capacità di gestione del patrimonio per effetto della ludopatia è estranea alle ipotesi di colpa grave, dolo o frode che rendono il consumatore immeritevole. Non è in colpa grave neppure il coniuge che abbia contratto finanziamenti per fronteggiare gli impegni familiari determinati dalla patologia dell'altro coniuge.
Due coniugi, lavoratori dipendenti gravati da numerose cessioni del quinto e finanziamenti al consumo, hanno ottenuto l’omologazione di un piano del consumatore familiare con pagamento dei chirografari al 25% in 52 rate mensili. La causa del dissesto è stata individuata nella dipendenza da gioco d’azzardo di uno dei due, protrattasi per circa trent’anni e certificata come patologia dal competente dipartimento ASL. Una società finanziaria creditrice ha proposto reclamo contro il decreto di omologa, contestando la meritevolezza dei debitori e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il collegio affronta il tema del rilievo della ludopatia ai fini della colpa grave: richiamando i criteri diagnostici del disturbo da gioco d’azzardo patologico e la giurisprudenza di merito in materia, distingue la mera dedizione al gioco, indice di colpa grave, dalla patologia clinicamente accertata, che rende il debitore inconsapevole dei rischi finanziari ed esclude la natura colposa dell’indebitamento. Analoga valutazione viene estesa al coniuge, che ha contratto finanziamenti per sostenere la famiglia a causa della patologia del marito, attivandosi inoltre per controllarne le spese.
Quanto alla convenienza, il Tribunale osserva che nell’alternativa liquidatoria il creditore reclamante perderebbe la posizione preferenziale derivante dalla cessione del quinto, concorrendo con gli altri chirografari sulle somme non escluse dalla liquidazione. Il reclamo viene rigettato con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato. La pronuncia consolida l’orientamento favorevole all’accesso alle procedure di sovraindebitamento dei debitori ludopatici con patologia documentata e percorso terapeutico in corso.