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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Compenso unico tra OCC e liquidatore: il giudice delegato applica i parametri del d.m. 202/2014 e può ridimensionare l’accordo col debitore

Autorità

Tribunale

Sede

Rimini

Data

30/05/2024

Estensore

Silvia Rossi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

compenso liquidatore compenso occ unicità del compenso dm 202/2014 giudice delegato sovraindebitamento prededuzione

Massima

Nelle procedure di sovraindebitamento opera il principio dell'unicità del compenso tra OCC (comprensivo del gestore della crisi) e liquidatore, anche quando le funzioni siano svolte da persone fisiche diverse, ai sensi degli artt. 14, 16, 17 e 18 del d.m. 202/2014. Il giudice delegato, nel liquidare il compenso del liquidatore, è vincolato ai parametri dell'art. 16, compreso il tetto percentuale sull'attribuito ai creditori; se l'accordo tra debitore e OCC eccede tali parametri, il compenso complessivo va rideterminato secondo legge e ripartito proporzionalmente tra le due figure, senza che lo stato passivo, privo di decreto di esecutività, possa precludere la rideterminazione.

Nell’ambito di una procedura liquidatoria da sovraindebitamento, il liquidatore chiedeva la liquidazione del proprio compenso in una forbice tra circa 30.000 e 60.000 euro, mentre l’OCC e il gestore della crisi avevano insinuato allo stato passivo crediti per compensi professionali pari, rispettivamente, a 6.250 e 25.000 euro, sulla base di preventivi sottoscritti dal debitore.

Il giudice delegato affronta la questione, ancora dibattuta, della cosiddetta unicità del compenso tra OCC e liquidatore quando le due funzioni facciano capo a soggetti diversi. Dal combinato disposto degli artt. 14, 16, 17 e 18 del d.m. 202/2014 ricava tre principi: il compenso per l’attività svolta nella procedura è unico e va ripartito proporzionalmente; il giudice delegato, nel liquidarlo, è vincolato ai parametri legali dell’art. 16, incluso il tetto del 5-10% dell’attribuito ai creditori; l’accordo tra debitore e OCC che ecceda tali parametri non vincola il giudice, il quale può rideterminare anche il compenso dell’OCC, non essendo lo stato passivo delle procedure da sovraindebitamento assistito da decreto di esecutività.

Applicando i criteri al caso concreto, con attivo realizzato di circa 444.000 euro e passivo accertato di oltre 6.180.000 euro, il compenso unitario viene determinato in circa 22.220 euro, ripartito al 60% in favore del liquidatore e al 40% in favore di OCC e gestore, tenuto conto anche della sovrastima dell’attivo e della sottostima del passivo nella relazione iniziale. Decisione di forte impatto pratico sulla pattuizione dei compensi nelle procedure di sovraindebitamento.

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