Colpa grave ex art. 69 CCII: obbligazioni assunte per esigenze abitative primarie e affidamento sul vaglio del merito creditizio escludono l’ostatività
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Massima
Ai sensi dell'art. 69 CCII l'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore è precluso solo da condotte connotate da colpa grave, malafede o frode: l'originaria sproporzione tra obbligazioni assunte e capacità reddituali rileva nell'ambito di una valutazione complessiva, comparando la condotta del debitore non con quella dell'uomo avveduto e prudente ma con quella dell'uomo di minima diligenza. Non versa in colpa grave il consumatore che abbia contratto debiti per soddisfare esigenze abitative primarie, riponendo un ragionevole affidamento sulle verifiche del merito creditizio ex art. 124-bis TUB demandate al soggetto qualificato finanziatore. Il giudice può peraltro dichiarare l'inammissibilità della proposta con decreto motivato de plano, prima degli adempimenti ex art. 70 CCII, senza previa instaurazione del contraddittorio con i creditori.
Una consumatrice si era vista dichiarare inammissibile dal tribunale la proposta di ristrutturazione dei debiti per asserita colpa grave. L’indebitamento era sorto quando, rimasta orfana di entrambi i genitori in giovane età, per conservare la disponibilità dell’alloggio in cui viveva e poterlo in futuro acquistare a prezzo agevolato, aveva sottoscritto su richiesta dell’ente proprietario un contratto di locazione con canone a scaletta e si era accollata i canoni pregressi rimasti insoluti; l’aumento del canone e il mancato ottenimento del mutuo avevano reso la situazione insostenibile.
La Corte d’Appello respinge anzitutto il motivo di rito: il giudice può vagliare le condizioni soggettive di ammissibilità con decreto motivato de plano, prima degli adempimenti ex art. 70 CCII, senza previo contraddittorio con i creditori. Nel merito, accoglie il reclamo: l’art. 69 CCII ha superato le letture rigoristiche maturate sull’art. 12-bis della l. 3/2012, sicché la sproporzione originaria delle obbligazioni rileva solo in una valutazione complessiva, parametrata all’uomo di minima diligenza. Le obbligazioni erano state assunte per esigenze abitative primarie, non voluttuarie, costituzionalmente tutelate; la debitrice disponeva inoltre di una quota immobiliare di valore significativo e aveva fatto ragionevole affidamento sulla valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB che l’ente finanziatore avrebbe dovuto compiere già nelle operazioni prodromiche al mutuo.
La Corte revoca il provvedimento impugnato, dichiara ammissibile la proposta e rimette gli atti al tribunale per il prosieguo. La decisione consolida la nozione restrittiva di colpa grave ostativa e valorizza il comportamento del creditore professionale quale concausa dell’indebitamento, in linea con la più recente giurisprudenza di merito.