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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione del patrimonio: spossessamento pieno, improcedibilità delle liti passive e ammissione con riserva

Autorità

Tribunale

Sede

Brescia

Data

22/03/2024

Estensore

Alessandro Pernigotto

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione del patrimonio legge 3/2012 spossessamento formazione del passivo ammissione con riserva ipoteca giudiziale liquidazione controllata

Massima

L'apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. n. 3/2012, procedura concorsuale a vocazione universale, determina lo spossessamento pieno del debitore e la conseguente perdita della legittimazione processuale sui rapporti appresi alla procedura: le liti attive proseguono in contraddittorio con il liquidatore, mentre le liti passive divengono improcedibili, dovendo i crediti essere accertati nel subprocedimento di formazione del passivo ex art. 14-octies l. n. 3/2012. Il credito fondato su sentenza non passata in giudicato, pronunciata prima dell'apertura, è ammesso al passivo con riserva, in applicazione analogica dei principi della liquidazione giudiziale (art. 204, comma 2, n. 3, CCII).

Nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012 aperta a carico di una debitrice sovraindebitata, un istituto di credito ha chiesto l’ammissione al passivo in via ipotecaria sulla base di un decreto ingiuntivo munito di ipoteca giudiziale, la cui opposizione era stata rigettata con sentenza di primo grado ancora sub iudice in appello. Il liquidatore ha proposto l’ammissione in chirografo, ritenendo l’ipoteca iscritta su decreto non definitivamente esecutivo inopponibile alla procedura, e la banca ha sollevato contestazioni davanti al giudice ex art. 14-octies, comma 4, l. n. 3/2012.

Il decreto affronta la natura della liquidazione del patrimonio: procedura concorsuale dotata di attitudine universale, che comporta uno spossessamento pieno del debitore, desumibile dal sistema degli artt. 14-ter, 14-quinquies, 14-novies e 14-undecies l. n. 3/2012, con conseguente perdita della legittimazione processuale sui rapporti appresi alla massa. Ne discende che le liti attive proseguono con il liquidatore, mentre quelle passive divengono improcedibili, dovendo ogni pretesa creditoria essere vagliata nel subprocedimento di accertamento del passivo, secondo la regola del concorso formale; il giudice valorizza la contiguità ontologica tra fallimento, liquidazione del patrimonio, liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, che consente l’applicazione analogica delle regole concorsuali, oggi confermate dal richiamo all’art. 143 CCII nella disciplina della liquidazione controllata.

Poiché la domanda della banca si fondava su una sentenza non passata in giudicato anteriore all’apertura, il giudice ha applicato in via analogica l’istituto dell’ammissione con riserva (art. 96, comma 3, n. 3, l. fall. e art. 204, comma 2, n. 3, CCII), ammettendo il credito con riserva all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Provvedimento di interesse per la gestione delle liti pendenti e dei crediti sub iudice nelle liquidazioni da sovraindebitamento, con principi estensibili alla liquidazione controllata.

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