Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il merito creditizio puo’ basarsi sulle informazioni fornite dal cliente
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Massima
In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, ai fini del limite posto dall'art. 69, comma 2, CCII al reclamo del creditore che abbia violato i principi dell'art. 124-bis TUB, la banca puo' essere ritenuta diligente nella valutazione del merito creditizio anche quando si sia basata sulle informazioni adeguate fornite dal consumatore stesso, dovendo consultare banche dati pertinenti solo ove necessario; non e' quindi addebitabile a negligenza del finanziatore la non veridicita' delle informazioni rese dal cliente. Nel reclamo ex art. 51, comma 10, CCII, richiamato dall'art. 65, comma 2, il giudice dispone inoltre di ampi poteri istruttori anche d'ufficio.
Un tribunale pugliese aveva omologato il piano di ristrutturazione dei debiti di una consumatrice, il cui indebitamento derivava in larga parte da una fideiussione prestata a garanzia di un mutuo concesso a un familiare. La banca creditrice ipotecaria aveva proposto reclamo contestando la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione dell’immobile ipotecato, e la corte d’appello aveva revocato l’omologazione, dopo aver verificato che l’istituto non aveva violato i doveri di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB e conservava quindi la legittimazione a contestare la convenienza ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII.
La debitrice ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, l’utilizzo di documenti prodotti tardivamente rispetto al termine ex art. 70, comma 3, CCII, la violazione delle regole sull’onere della prova e un’erronea interpretazione dell’art. 124-bis TUB, secondo cui la banca non potrebbe mai dirsi diligente quando si affidi alle dichiarazioni del cliente senza svolgere verifiche autonome. La Corte respinge quest’ultima tesi valorizzando il dato testuale della norma, che ammette informazioni adeguate fornite dal consumatore stesso e impone la consultazione di banche dati solo ove necessario, in coerenza con il principio di autoresponsabilita’ del cliente.
Il ricorso e’ integralmente rigettato: la valutazione sulla diligenza del finanziatore e sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria, comprensiva del fattore tempo dei pagamenti dilazionati, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito. La pronuncia delimita in concreto la portata della c.d. colpa del creditore nell’erogazione del credito, chiarendo che il limite alla legittimazione al reclamo ex art. 69, comma 2, CCII presuppone una negligenza effettiva e non il mero affidamento sulle dichiarazioni del consumatore.