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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Start-up innovativa e liquidazione controllata: il requisito temporale si valuta al deposito del ricorso

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Bologna

Data

20/02/2024

Estensore

Manuela Velotti

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

start-up innovativa liquidazione controllata requisito temporale reclamo art. 268 ccii sovraindebitamento corte d'appello

Massima

Il requisito temporale dei sessanta mesi (prorogati a settantadue) dalla costituzione della società, che ai sensi degli artt. 25 e 31 d.l. 179/2012 riserva alla start-up innovativa l'accesso alle sole procedure di sovraindebitamento, deve sussistere alla data del deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII e non anche al momento della decisione, in applicazione analogica dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che ancora al deposito dell'istanza la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa minore. In caso di accoglimento del reclamo, la corte d'appello dichiara essa stessa l'apertura della liquidazione controllata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 50, comma 5, CCII.

Una società start-up innovativa si era vista dichiarare inammissibile dal tribunale la domanda di liquidazione controllata perché il termine di settantadue mesi dalla costituzione, pacificamente non decorso al deposito del ricorso, era spirato prima della camera di consiglio. La società proponeva reclamo alla Corte d’Appello di Bologna, lamentando l’erronea individuazione del momento di verifica del requisito soggettivo.

La Corte osserva che nessun dato testuale impone la persistenza del requisito temporale fino alla decisione e valorizza, in via analogica, l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che fissa alla data di deposito dell’istanza il calcolo a ritroso dei tre esercizi rilevanti per i requisiti dimensionali dell’impresa minore: si tratta della medesima materia, ossia l’accertamento dei presupposti soggettivi di accesso a una procedura concorsuale, sicché la disciplina è estensibile alla start-up innovativa. Diversamente, la durata del procedimento, dipendente da fattori incerti, finirebbe per condizionare l’accesso alla procedura.

Accolto il reclamo, la Corte, verificati i presupposti di legge ex artt. 270, comma 5, e 50, comma 5, CCII, dichiara direttamente aperta la liquidazione controllata e rimette gli atti al tribunale per i provvedimenti conseguenti ex art. 270 CCII. La pronuncia cristallizza il principio della perpetuatio dei requisiti soggettivi al momento della domanda, di sicura utilità per le start-up in crisi prossime alla scadenza del periodo agevolato.

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