Omologa del piano del consumatore: la violazione del merito creditizio da parte del finanziatore elide la colpa del debitore
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Massima
Ai fini dell'omologazione del piano del consumatore, il grado di colpa del debitore nella causazione del sovraindebitamento, quando non ascenda a dolo o mala fede, deve intendersi eliso o attenuato in ipotesi di concorrente violazione, da parte del finanziatore, degli obblighi di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB, non potendo il consumatore essere ritenuto in colpa per aver fatto affidamento sulla consulenza dell'intermediario qualificato. E' congruo il piano di durata quinquennale che assicuri il pagamento integrale del creditore privilegiato e una soddisfazione dei chirografari superiore a quella ricavabile dall'alternativa esecutiva individuale.
Un lavoratore dipendente, gravato da debiti erariali e da tre finanziamenti al consumo stipulati in epoca risalente, proponeva un piano del consumatore ex lege n. 3/2012 con pagamento integrale delle prededuzioni e dei privilegi e falcidia dei chirografari, finanziato con quota dello stipendio; il sovraindebitamento era maturato per l’aumento delle spese connesse alla sopravvenuta malattia del coniuge.
Il decreto sviluppa un’articolata ricostruzione della meritevolezza del consumatore alla luce del principio del prestito responsabile di derivazione europea (dir. 2008/48/CE) e dell’art. 124-bis TUB: il finanziatore e’ titolare di un vero ufficio di diritto privato che gli impone di verificare, e aggiornare, la capacita’ di rimborso del richiedente attingendo alle banche dati; quando il credito e’ concesso in violazione di tali obblighi, il sovraindebitamento e’ causalmente riconducibile all’intermediario e la colpa del consumatore, che incolpevolmente confida nella valutazione professionale del proprio merito creditizio, resta elisa o attenuata. Il giudice valorizza inoltre il criterio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio ex art. 2740 c.c. per vagliare durata e percentuali del piano, raffrontandole con l’alternativa dell’esecuzione individuale gia’ pendente sul quinto dello stipendio.
Il tribunale omologa il piano quinquennale, escludendo dalla falcidia i debiti tributari privilegiati e dichiarando l’improseguibilita’ delle azioni esecutive. La pronuncia rafforza un filone giurisprudenziale di grande utilita’ per i professionisti: la violazione del merito creditizio da parte delle finanziarie diventa argomento decisivo per superare le contestazioni di colpa del consumatore in sede di omologa.