Piano del consumatore: colpa grave esclusa dal mancato controllo del merito creditizio e conservazione della casa di abitazione con falcidia dilazionata dell’ipotecario
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Massima
Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore la colpa grave ostativa ex art. 69 CCII va valutata complessivamente, con accesso consentito anche al debitore che, pur non avendo ponderato la propria solvibilità, abbia agito sotto condizionamenti estrinseci; il grado di colpa del consumatore è inversamente proporzionale a quello del finanziatore che abbia erogato credito senza una diligente verifica del merito creditizio. La proposta può prevedere la conservazione della casa di abitazione, in forza della libertà di contenuti ex art. 67, comma 1, CCII, anche fuori dell'ipotesi del mutuo in ammortamento, purché il credito ipotecario, degradato per incapienza, sia soddisfatto secondo le regole del concorso in misura non deteriore rispetto alla liquidazione controllata ex art. 67, comma 4, CCII, potendo il pagamento dei prelatizi essere dilazionato in tempi ragionevoli e la finanza esterna sostituire il valore di liquidazione dei beni.
Una lavoratrice dipendente, insolvente per circa 150.000 euro a seguito della riduzione del proprio orario di lavoro e della perdita dell’occupazione del coniuge, proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti che prevedeva la conservazione della casa di abitazione già pignorata, il pagamento integrale ma dilazionato dei privilegiati, la soddisfazione parziale dell’ipotecario per la parte capiente e percentuali ridotte per i chirografari, con trattamento differenziato del finanziatore che non aveva valutato il merito creditizio. Il creditore ipotecario contestava fattibilità, meritevolezza e convenienza.
La sentenza offre una compiuta ricostruzione della colpa grave ostativa ex art. 69 CCII dopo il superamento del paradigma della legge n. 3/2012: l’accesso è consentito anche al consumatore “indotto o necessitato”, e la negligente verifica del merito creditizio da parte del finanziatore ex art. 124-bis TUB attenua in proporzione la colpa del debitore. Sul versante oggettivo, il Tribunale ammette la falcidia e la dilazione del credito ipotecario degradato, purché il trattamento non sia deteriore rispetto alla liquidazione controllata ex art. 67, comma 4, CCII, da valutare considerando aste deserte e ribassi già disposti, e riconosce la possibilità di conservare la casa di abitazione e di sostituire il valore di liquidazione con finanza esterna liberamente distribuibile.
Il piano è omologato con compensazione delle spese. La decisione, che richiama Cass. n. 4622/2024 sulla dilazione dei prelatizi, costituisce un precedente rilevante per i piani del consumatore volti a salvare l’abitazione principale dal pignoramento attraverso apporti di terzi.