Morte del debitore dopo l’omologa del piano del consumatore: la procedura si estingue e non prosegue verso gli eredi
Keyword
Massima
L'art. 35 CCII, nel prevedere la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi dopo la morte del debitore sovraindebitato, si riferisce alla sola liquidazione controllata, equiparata sotto tale profilo alla liquidazione giudiziale, e non anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. In applicazione del principio ubi lex voluit dixit, il decesso del debitore successivo all'omologazione del piano, fondato sul versamento periodico di parte del reddito e quindi su statuizioni non più attuabili, determina l'estinzione della procedura.
In una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore già omologata, il gestore della crisi segnalava al giudice delegato il sopravvenuto decesso del debitore, documentato dal certificato di morte, e depositava successivamente una relazione conclusiva attestando che nessun creditore aveva formulato osservazioni rispetto alla prospettata estinzione della procedura.
La questione giuridica attiene alla sorte del piano del consumatore in caso di morte del debitore dopo l’omologazione. Il giudice muove dall’art. 35 CCII, che disciplina la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi: la norma fa riferimento alla sola liquidazione controllata, sotto questo profilo equiparata alla liquidazione giudiziale, e non alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. In forza del canone interpretativo ubi lex voluit dixit, l’omessa menzione non è colmabile in via analogica, anche perché il piano del consumatore è misura strutturalmente diversa dalla liquidazione, fondandosi di regola sul versamento periodico di una quota del reddito personale del debitore: prestazioni non più attuabili dopo il decesso, in quanto legate alla persona e alla capacità reddituale dell’obbligato.
Il Tribunale di Lecce dichiara pertanto estinta la procedura per morte del debitore e ne dispone l’archiviazione. La pronuncia, tra le prime sul punto nel vigore del CCII, chiarisce che gli effetti del piano omologato non si trasmettono agli eredi né la procedura prosegue nei loro confronti, lasciando ai creditori le ordinarie azioni verso l’asse ereditario.