Liquidazione controllata: il debitore può rinunciare alla domanda fino all’apertura della procedura
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Massima
Il debitore che abbia chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII può rinunciare alla domanda fino al provvedimento di apertura, stante il carattere privatistico e disponibile della fase anteriore, come confermato dall'art. 43 CCII che disciplina la rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 CCII; la rinuncia determina il venir meno di una condizione di procedibilità, con conseguente declaratoria di improcedibilità della liquidazione controllata.
Due debitori avevano presentato in via principale un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, dichiarato inammissibile, e in via subordinata una domanda di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII. Nelle more dell’esame collegiale della domanda subordinata, i ricorrenti hanno comunicato, tramite l’OCC, la rinuncia alla procedura liquidatoria.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha affrontato il tema, non regolato espressamente dal CCII, dell’ammissibilità della rinuncia: richiamando la giurisprudenza formatasi sulla liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. l. 3/2012 e sul ricorso di autofallimento, ha distinto la fase anteriore all’apertura, di natura prevalentemente privatistica e nella disponibilità del ricorrente, dalla fase successiva, in cui la struttura pubblicistica e concorsuale della procedura preclude la libera rinuncia. Decisivo anche il richiamo all’art. 43 CCII, che disciplina la rinuncia alla domanda ex art. 40 CCII e ne ammette la provenienza dallo stesso debitore.
Il decreto accoglie quindi la rinuncia e dichiara improcedibile la liquidazione controllata mai aperta. Per i professionisti la pronuncia traccia un confine temporale netto: la domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore è ritrattabile fino alla sentenza di apertura, mentre dopo tale momento la procedura sfugge alla disponibilità delle parti, con evidenti ricadute sulla strategia difensiva nelle domande proposte in via subordinata.