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Giurisprudenza
Concordato Minore

Niente omologa del concordato minore se la convenienza è calcolata su una liquidazione controllata senza prosecuzione dell’attività

Autorità

Tribunale

Sede

Ferrara

Data

21/02/2024

Estensore

Anna Ghedini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore omologazione convenienza art. 80 ccii creditore dissenziente liquidazione controllata redditi futuri

Massima

In sede di omologazione del concordato minore, a fronte delle osservazioni sulla convenienza formulate dal creditore dissenziente il cui voto è determinante, il giudice deve verificare ai sensi dell'art. 80, comma 1, CCII che la proposta assicuri un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione controllata; tale alternativa comprende anche i redditi futuri ritraibili dalla prosecuzione dell'attività del debitore, che può continuare anche in sede liquidatoria. Va pertanto rigettata l'omologazione quando il ricorrente non dimostri che la quota di reddito offerta ai creditori sia almeno pari a quella che il giudice potrebbe imporre di versare alla procedura liquidatoria.

Un piccolo artigiano, gravato da circa 180.000 euro di debiti esclusivamente erariali e previdenziali accumulati proseguendo per anni l’attività senza versare imposte e contributi, aveva proposto un concordato minore con prosecuzione quadriennale dell’attività e versamento ai creditori di 200 euro mensili, per una soddisfazione dei crediti chirografari erariali di poco superiore all’uno per cento. La proposta non era stata approvata e l’amministrazione finanziaria, con voto determinante, aveva depositato osservazioni sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il giudice delegato stigmatizza anzitutto la prospettazione difensiva secondo cui, in caso di liquidazione controllata, il debitore avrebbe cessato l’attività vivendo della sola pensione impignorabile, così azzerando l’attivo distribuibile: il presupposto è errato, perché la prosecuzione dell’attività, dimostrata possibile dallo stesso piano industriale, è praticabile anche nella liquidazione controllata, dove il giudice potrebbe e dovrebbe trattenere una quota del reddito complessivo. In assenza di elementi sulla composizione del nucleo familiare e sulle spese di mantenimento, non era possibile affermare che i 200 euro mensili offerti rappresentassero il massimo acquisibile alla procedura liquidatoria.

L’istanza di omologazione è stata rigettata per mancata prova della non deteriorità ex art. 80, comma 1, CCII. La decisione avverte i professionisti che il giudizio di convenienza non può fondarsi sulla minaccia della cessazione dell’attività da parte del debitore e richiede una comparazione analitica e documentata con i flussi acquisibili nella liquidazione controllata.

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