Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Normativa
Esdebitazione Incapiente

Art. 280 CCII – Condizioni per l’esdebitazione del debitore incapiente

Fonte

D.Lgs. 14/2019

1. Il debitore persona fisica che si trova in stato di sovraindebitamento e che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione senza dover aprire una procedura di liquidazione controllata.

2. L’accesso all’esdebitazione del debitore incapiente presuppone che il debitore:
a) non abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti alla domanda;
b) non abbia già beneficiato per due volte dell’esdebitazione;
c) non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con dolo o colpa grave;
d) non abbia distratto o occultato parte rilevante dell’attivo;
e) non abbia esposto o riconosciuto debiti insussistenti;
f) non abbia cagionato o aggravato la situazione di sovraindebitamento attraverso ricorso abusivo al credito.

3. La meritevolezza del debitore è valutata tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta.

4. L’OCC, incaricato dal debitore, verifica la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo e redige una relazione che viene allegata alla domanda.